IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

VISTA  la Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) ed in particolare il comma 5 dell’art. 1 che prevede: “dall’imposta dovuta ai fini ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

 

VISTA la Legge n. 296 del  27.12.2006 (legge finanziaria 2007) pubblicata sulla G.U. 299 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 156, che, modificando l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92, dispone che l’aliquota ICI viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale;

 

VISTO:

Ø       L’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 e successive modificazioni,  in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsto, I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio.

Ø       L’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statati per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2008 ha prorogato al 31.05.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali.

 

RILEVATO che, ove la deliberazione non venga adottata entro il termine stabilito dalla legge si applica l’aliquota del 4 per mille, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e ss.mm.

 

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2008, le aliquote e le norme ordinamentali attualmente in vigore;

 

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. di cui a deliberazione consiliare n.3 del 28.01.1999 e ss.mm.ii;

 

VISTO il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

 

ACQUISITO sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi alla responsabile dei tributi e dei servizi finanziari e contabili dell’Ente.

 

INVITATO dal presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano.

 

Con voti favorevoli dieci e zero contrari essendo dieci i presenti dei quali dieci i votanti e nessun astenuto, per proclamazione del Presidente,

 

 

 

 DELIBERA

 

 

Le aliquote e le norme ordinamentali per l’applicazione dell’I.C.I. per l’anno 2008 sono le seguenti:

 

Ø       Aliquota per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenza dal soggetto passivo: 5,5 per mille;

Ø       Aliquota per unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta o collaterale di primo grado: 5,5 per mille;

Ø       Aliquota ordinaria: 7 per mille;

Ø       aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili attraverso manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo: 4 per mille;

 

Ø       Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detrazione deve essere SEMPRE rapportata alla percentuale di possesso del bene immobile.

 

Di dare atto che nella conferma delle aliquote e della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

Demandare alla responsabile dei servizi finanziari e contabili tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.