COMUNE DI VILLA FARALDI

Provincia di Imperia

Via Cascione n. 16 – 18010 Villa Faraldi

Tel   0183/41025 Fax 0183/41002

Aliquote ICI anno 2009

Aliquota ordinaria                                  6 per mille

L’esenzione per l’abitazione principale si applica, oltre che per l’unità immobiliare ad essa destinata, anche per le relative pertinenze, al massimo una per ciascuna della seguenti categorie: C/2-C/6-C/7.

Modalità di pagamento:

Versamento intestato a: Equitalia SESTRI – Villa Faraldi – IM - ICI - . c/c/p 88713672

Acconto entro il 16 giugno 2009 (50% dell’imposta pagata nell’anno 2008);

Saldo entro il 16 dicembre 2009 e calcolato con le aliquote in vigore nell’anno corrente;

Disposizioni particolari

Il comune di Villa Faraldi, con proprie disposizioni regolamentari, ha esteso il beneficio dell’abitazione principale anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. I suddetti benefici comportano l’esenzione per la sola abitazione principale, escluse quindi eventuali pertinenze  e decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. Il Comune ha altresì deliberato una aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili localizzati nei centri storici, applicata per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

Le suddette agevolazioni sono concesse a seguito di autocertificazione prodotta dal richiedente.

Aree Fabbricabili

Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse.

Terreni agricoli

Sono esenti in quanto ricadenti in zona montana

Immobili inagibili o inabitabili

La riduzione dell’imposta del 50% si applica agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o  con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n’ 445. La condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere comunicata a mezzo di denuncia di variazione entro il 31 luglio  dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. La denuncia deve essere integrata della documentazione dello stato dell’immobile.

       Ufficio Tributi