ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE = ESENTE, ai sensi del decreto legge n° 93/2008.

Per abitazione principale si intendono:

·         unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

·         abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado, in quanto  assimilata dal comune con regolamento all’abitazione principale (occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Ufficio Tributi, entro la data di scadenza di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno di riferimento).

·         L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis (abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale), e dall'articolo 8, comma 4 (unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni;

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Per pertinenze si intendono:

 non più di un C/2 ed un C/6, di superficie non superiore a mq. 50 e distanti dall’abitazione principale non più di ml. 500 in linea retta.

Per usufruire dell’esenzione per le pertinenze occorre presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Ufficio Tributi.

 

IMMOBILI LOCATI, CON CONTRATTO AGEVOLATO, A RESIDENTI, A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE EX ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 431/1998 = 5,50 per mille

Occorre presentare, entro la data di scadenza di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno di riferimento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia del contratto di locazione e relativa scheda di calcolo del canone di affitto, così come approvata nell’accordo territoriale tra le associazioni degli inquilini e dei proprietari di case.

 

(ATTENZIONE NUOVA ALIQUOTA) ALLOGGI NON LOCATI PER I QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE, EX ART. 2 COMMI 1 E 3 DELLA LEGGE 431/98, DA ALMENO DUE ANNI = 9,00 per mille, con le seguenti precisazioni:

Per poter usufruire dell’aliquota ordinaria, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, contenente gli elementi utili ai fini dell’individuazione della tipologia di immobile, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi.

 

ALTRI IMMOBILI = 7,00 per mille

 
TERRENI AGRICOLI = 4,40 per mille

 

VERSAMENTI (ATTENZIONE NUOVO C/C POSTALE N° 88713409):

 

a)    con apposito bollettino, su c/c postale n° 88713409 intestato a EQUITALIA SESTRI - TAGGIA - IM - ICI, secondo una delle seguenti modalità:

1)      tramite servizio postale; 

2)      direttamente agli sportelli del predetto concessionario (in esenzione da commissioni); 

3)      presso la Banca Popolare di Novara – Filiale di Arma di Taggia (in esenzione da commissioni ed esclusivamente negli ultimi 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del pagamento);

b)   on-line collegandosi al sito www.equitaliaonline.it;

c)    mediante versamento con F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice Comune di Taggia: L024

3901 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale

3902 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili

3904 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

 

PRIMA RATA entro il 16 giugno, pari al 100% dell'imposta dovuta per il 1° semestre, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente.

SECONDA RATA entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ comunque ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso. Il versamento va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

DICHIARAZIONE

Per l’anno 2007, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni dell’imposta ed in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. La dichiarazione dovrà essere inoltrata su  idoneo modulo distribuito gratuitamente dal Comune medesimo, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno. La presentazione dovrà essere effettuata mediante consegna diretta all'Ufficio Tributi  del  Comune  che dovrà rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2007" a mezzo raccomandata postale senza avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio Tributi.

 

RENDITE

Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., ai sensi degli artt. 48  e 51 della L. 23/12/96, n° 662, fino alla data di entrata in vigore delle  nuove tariffe  d'estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%, mentre per  quanto riguarda i terreni i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

 

AREE FABBRICABILI

Il Comune di Taggia, anche quest’anno con deliberazione di G.C. n° 119 del 17/04/2008, ha fissato il valore minimo delle aree fabbricabili per cui  non si darà luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l’I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli determinati. I contribuenti interessati potranno estrarre il valore delle proprie aree rivolgendosi allo sportello dell’Ufficio Tributi.

I valori, sulla base del tasso di inflazione per il periodo 01/01/2003 – 31/12/2007, sono stati rivalutati dell’11% rispetto al 2007.

 

Ulteriori informazioni possono essere assunte sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.taggia.it