DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL 21 MARZO 2006

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  (I.C.I.)    ANNO  2006 

           CONFERMA ALIQUOTE.  

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATO  Il D. Lgs 504/92, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che  ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000, prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

         VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n.266, pubblicato in G.U. n. 302 del 29  dicembre 2005, che all'art.1, comma 155, differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2006 al 31 marzo 2006;

 

         VISTA la deliberazione n. 71 del 09.03.2004  relativa all'approvazione delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 2004;

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e  l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

 

RAVVISATA la conseguente opportunità  nell'ambito della complessiva manovra di bilancio per l'anno 2006 e nell'autonomia fiscale e finanziaria riservata all'ente dalla vigente normativa, di mantenere inalterato  il gettito del tributo in esame;

 

VISTO l’art. 6, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 che stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7

 

per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo a sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

D E L I B E R A

 

Di confermare anche   per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. già approvate per l'anno 2004 ,così come di seguito riportate:

 

Aliquota Ordinaria

 

-     5,65 per mille

 

Aliquota Ridotta

 

-     4   per mille  - in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti  nel  Comune di Chiavari, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica, nonché per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina , soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore e/o del proprietario concedente.

 

Aliquota maggiorata

 

-        7 per mille  - per le seguenti fattispecie:

 

1)      abitazioni non locate,

2)      abitazioni tenute a disposizione,

3)      abitazioni locate e/o concesse in uso gratuito a persone non residenti nel comune di Chiavari.

 

F:DELIBERE\ICI2006