DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL 21 MARZO 2006
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n.266, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005, che all'art.1, comma 155, differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2006 al 31 marzo 2006;
VISTA la deliberazione n. 71 del 09.03.2004 relativa all'approvazione delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 2004;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
VISTO l’art. 6, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 che stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7
per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.
Di confermare anche per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. già approvate per l'anno 2004 ,così come di seguito riportate:
- 5,65 per mille
- 4 per mille - in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Chiavari, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica, nonché per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina , soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore e/o del proprietario concedente.
Aliquota maggiorata
- 7 per mille - per le seguenti fattispecie:
1) abitazioni non locate,
2) abitazioni tenute a disposizione,
3) abitazioni locate e/o concesse in uso gratuito a persone non residenti nel comune di Chiavari.
F:DELIBERE\ICI2006