DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 15 FEBBRAIO 2005
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2005 –CONFERMA ALIQUOTE
.LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO
Il D. Lgs 504/92, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;VISTO
il relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;CONSIDERATO
che l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000, prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;VISTO
il decreto Legge 30 dicembre 2004, n.314, pubblicato in G.U.n. 306 del 31 dicemnbre 2004, che all'art.1 differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2005 al 28..02.2005; VISTA la deliberazione n. 71 del 09.03.2004 relativa all'approvazione delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 2004;CONSIDERATO
che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;RAVVISATA
la conseguente opportunità nell'ambito della complessiva manovra di bilancio per l'anno 2005 e nell'autonomia fiscale e finanziaria riservata all'ente dalla vigente normativa, di mantenere inalterato il gettito del tributo in esame;VISTO
l’art. 6, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 che stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7
per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.
DATO ATTO
che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo a sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;D E L I B E R A
Di confermare anche per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. già approvate per l'anno 2004 ,così come di seguito riportate:
Aliquota Ordinaria
- 5,65 per mille
Aliquota Ridotta
- 4 per mille
- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Chiavari, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica, nonché per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina , soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore e/o del proprietario concedente.Aliquota maggiorata