Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2006
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote per l'esercizio 2006.
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LA GIUNTA COMUNALE
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DELIBERA
1) Di fissare per l’anno 2006, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, nelle misure sottoindicate:
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,6 per mille aliquota ridotta da applicare nei seguenti casi:
1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nelle medesime residenti e per le relative pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; si considerano tali una soffitta e una cantina nonchè il box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi, senza alcun limite relativamente all'ubicazione;
2) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, residenti nelle medesime e per le relative pertinenze così come indicate nel precedente punto b)1);
2) Di dare atto che, alle unità immobiliari di cui alla precedente lettera b), punto 2), non compete la detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92;
3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire la residenza da tali unità in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ne' abitata da altri soggetti, a qualunque titolo;
4) Di prendere atto che quanto disposto dall’art. 10, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 504/92 in materia di arrotondamento dell’imposta non è più applicabile, in quanto incompatibile con la diversa unità monetaria di riferimento e che, pertanto, l’importo finale da corrispondere al Comune deve essere arrotondato al centesimo, in modo che, se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare in euro deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare in euro deve essere arrotondato per eccesso;
5) Di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di esecutività, la presente deliberazione per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Viale Europa 242 - 00144 Roma - ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in base alle disposizioni della circolare n. 241/E del 29/12/2000.