Visto il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che al Titolo I°, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto che con l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998 n. 56, viene stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;
Considerato l’art. 30, comma 14, della l. 448/1999 che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali coincide con quello di approvazione del Bilancio di Previsione;
Constatato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del succitato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Visto l’art. 1, comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Considerato che con provvedimento del 20/12/2007 del Ministero dell’Interno, d’intesa col Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato differito al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2008 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 1, comma 156, della L. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le aliquote e le maggiori detrazioni relativamente all’ICI;
Atteso che la mancata adozione della delibera de qua comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/1998 e successive modificazioni ed al quale si deve in ogni caso fare riferimento relativamente a tutto quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 28/02/2007, esecutiva, che dispone la detrazione per le abitazioni principali per l’anno 2007 in € 200,00, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché l’aliquota ordinaria, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e l’aliquota differenziata per diverse tipologie di immobili;
Visto l’art. 58 comma 3, del D. Lgs. 446 del 15/12/1997, relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per la determinazione della relativa detrazione I.C.I., che può essere stabilita in misura non superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Visto l’art. 3, comma
Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale stabilisce che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;
Visto altresì il comma 4 del predetto articolo 6 che mantiene in vigore le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla l. 24/10/1996, n. 556, che testualmente recita: “ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, il favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato... a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;
Preso atto della Circolare del Ministero delle Finanze 04/04/1997 n. 96/E che chiarisce la possibilità di applicare aliquote ridotte per le abitazioni principali di soggetti residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato ex art. 4 del D.Lgs. 08/08/1996 n. 437 convertito nella legge 24/10/1996 n. 556;
Visto il comma 55 dell’art. 3 della Legge 662 del 23/12/1996 con il quale si stabilisce che con unica deliberazione, devono essere determinati per l’I.C.I., sia le aliquote che le eventuali maggiori detrazioni e/o riduzioni da accordare ai contribuenti;
Valutati gli effetti che la normativa sopra riassunta produce a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente con il vigente Regolamento I.C.I.:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto;
:
Di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI con effetto dal 1° gennaio e quindi:
1) Di approvare l’aliquota ordinaria per l’anno 2008 nella misura del 5,4 per mille da applicarsi a tutti gli immobili,, comprese le aree fabbricabili;
2) Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale, di residenza del contribuente ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico, ed ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come intesa ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 504/92, modificato dal c. 3, articolo 58 del D. Lgs. 446/1997, per l’anno
3) Di approvare un’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nell’immobile ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del c. 56, art. 3 Legge 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali unità immobiliari è altresì concessa la maggiore detrazione di € 200,00;
4) Per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge o il contratto obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro o di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, da familiari del possessore o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente l’abitazione non risulti locata, si applica l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, e la maggiore detrazione.
5) Alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale (4 per mille). Per pertinenza si intende ogni immobile iscritto o da iscrivere al N.C.E.U. classificato nelle categorie catastali C/6 o C/2. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2007 di tale aliquota agevolata sono:
- all’abitazione principale può essere abbinata un’unica unità immobiliare quale “pertinenza” appartenente ad una delle categorie catastali sopra citate;
- la pertinenza oggetto di aliquota agevolata, non dovrà risultare locata o data in comodato gratuito a persone diverse dal proprietario e/o dai conviventi parenti, affini e non, occupanti l’abitazione principale. La convivenza si evince dallo stato di famiglia;
- il contribuente dovrà effettuare “comunicazione” all’Ufficio Tributi comunale nei termini di presentazione della dichiarazione ICI, con l’indicazione sia dell’abitazione principale, sia della “pertinenza”, completa di identificativi catastali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale ICI;
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale estesa alla pertinenza, può essere applicata anche nelle ipotesi di cui ai successivi punti 6 e 7 (si esclude in tale ipotesi, l’estensione della maggiore detrazione);
6) Per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, viene applicata l’aliquota ridotta del 4 per mille come per l’abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2008 di tale aliquota agevolata sono:
- il requisito della residenza da parte del parente ascendente o discendente nell’immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal Registro Anagrafico della popolazione residente.
- la presentazione della comunicazione, come indicato all’articolo 4 comma 1 del Regolamento comunale I.C.I.. In assenza di comunicazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.
7) Per l’abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, viene applicata l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2008 di tale aliquota agevolata sono:
- il requisito della residenza da parte del conduttore dell’immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal Registro Anagrafico della popolazione residente.
- la presentazione di documentazione come prevista dall’articolo 4 punto 4° del vigente Regolamento comunale I.C.I. In assenza di presentazione di tale documentazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.
Per i contratti con decorrenza precedente all’anno 2008 e per i quali tale comunicazione è già stata presentata all’Ufficio Tributi Comunale, non occorre ulteriore documentazione per il periodo di valenza del contratto medesimo.