Visto il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 istitutivo del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali in materia di competenza della Giunta Comunale;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f), del sopra citato decreto legislativo che esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi demandando implicitamente la stessa alla Giunta Comunale;
Visto che con l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998 n. 56, viene stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;
Considerato l’art. 30, comma 14, della l. 448/1999 che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali coincide con quello di approvazione del Bilancio di Previsione;
Constatato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del succitato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Considerato che l’art. 1, comma
Atteso che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/1998 e successive modificazioni ed al quale si deve in ogni caso fare riferimento relativamente a tutto quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 24/01/2005, esecutiva, che disponeva la detrazione per le abitazioni principali per l’anno 2003 di Lit.€191,09, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché l’aliquota ordinaria, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e l’aliquota differenziata per diverse tipologie di immobili;
Visto l’art. 58 comma 3, del D. Lgs. 446 del 15/12/1997, relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per la determinazione della relativa detrazione I.C.I., che può essere stabilita in misura non superiore a Lit. 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Visto l’art. 3, comma
Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale stabilisce che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;
Visto altresì il comma 4 del predetto articolo 6 che mantiene in vigore le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla l. 24/10/1996, n. 556, che testualmente recita: “ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, il favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato... a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;
Preso atto della Circolare del Ministero delle Finanze 04/04/1997 n. 96/E che chiarisce la possibilità di applicare aliquote ridotte per le abitazioni principali di soggetti residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato ex art. 4 del D.Lgs. 08/08/1996 n. 437 convertito nella legge 24/10/1996 n. 556;
Visto il comma 55 dell’art. 3 della Legge 662 del 23/12/1996 con il quale si stabilisce che con unica deliberazione, devono essere determinati per l’I.C.I., sia le aliquote che le eventuali maggiori detrazioni e/o riduzioni da accordare ai contribuenti;
Valutati gli effetti che la normativa sopra riassunta produce a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente con il vigente Regolamento I.C.I.:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi;
Con votazione unanime rese nelle forme di legge:
Di confermare per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2005 con effetto dal 1° gennaio e quindi:
1) Di stabilire la maggiore detrazione per l’abitazione principale, di residenza del contribuente ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico, ed ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come intesa ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 504/92, modificato dal c. 3, articolo 58 del D. Lgs. 446/1997, per l’anno
2) Di approvare l’aliquota ordinaria per l’anno 2006 nella misura del 5,4 per mille;
3) Di approvare un’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nell’immobile ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del c. 56, art. 3 Legge 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali unità immobiliari è altresì concessa la maggiore detrazione di € 191,09;
4) Per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, viene applicata l’aliquota ridotta del 4 per mille come per l’abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2006 di tale aliquota agevolata sono:
- il requisito della residenza da parte del parente ascendente o discendente nell’immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal Registro Anagrafico della popolazione residente.
- la presentazione della comunicazione,come indicato all’articolo 4 comma 1 del Regolamento comunale I.C.I.. In assenza di comunicazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.
5) Per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge o il contratto obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro o di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, da familiari del possessore o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente l’abitazione non risulti locata, si applica l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, e la maggiore detrazione.
6) Per l’abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, viene applicata l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2006 di tale aliquota agevolata sono:
- il requisito della residenza da parte del conduttore dell’immobile oggetto di tassazione con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal Registro Anagrafico della popolazione residente.
- la presentazione di documentazione come prevista dall’articolo 4 punto 4° del vigente Regolamento comunale I.C.I. In assenza di presentazione di tale documentazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.
Per i contratti con decorrenza precedente all’anno 2006 e per i quali tale comunicazione è già stata presentata all’Ufficio Tributi Comunale, non occorre ulteriore documentazione per il periodo di valenza del contratto medesimo.
7) Di approvare per immobili diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B-C-D, l’aliquota del 4,4 per mille.