LA  GIUNTA  MUNICIPALE

 

Visto il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, Titolo I, Capo I, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 istitutivo del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in materia di competenze della Giunta Comunale;

 

Richiamato l’art. 42 comma 2 lettera f) del succitato decreto legislativo che esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi demandando implicitamente la stessa alla Giunta Comunale;

 

Visto che con l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997  n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998 n. 56, viene stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

 

Considerato l’art. 30 comma 14 della L. 448/99 che stabilisce il termine  per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali quello contestuale alla data di approvazione del Bilancio;

 

Constatato che ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del succitato Testo Unico gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

Considerato che con Decreto Legge 30/12/2004 n. 314 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 306 del 31/12/2004, è stato differito al 28/02/2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno in corso;

 

Atteso che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/1998 e successive modificazioni  e per il quale si deve in ogni caso fare riferimento relativamente a tutto quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione;

 

            Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 04 del 20/01/2004, esecutiva, che disponeva la detrazione per le abitazioni principali per l’anno 2004 di € 191,09 relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché l’aliquota ordinaria, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e l’aliquota differenziata per diverse tipologie di immobili;

 

            Visto il D. Lgs. 446 del 15/12/1997, art. 58 comma 3, relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per la determinazione della relativa detrazione I.C.I., che può essere stabilita in misura non superiore ad € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;

 

            Visto l’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” che ha sostituito l’art. 6 del citato Decreto Legislativo 504/1992;

 

 

Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale stabilisce che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

Visto altresì il comma 4 del predetto articolo 6 che mantiene in vigore le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 08.08.1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24.10.1996, n. 556, che testualmente recita: “Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato... a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;

 

Preso atto della Circolare del Ministero delle Finanze 04.04.1997 n. 96/E che chiarisce la possibilità di applicare aliquote ridotte per le abitazioni principali di soggetti residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato ex art. 4 del Decreto Legge 08.08.1996 n. 437 convertito nella Legge 24.10.1996 n. 556;

 

Valutati gli effetti che la normativa sopra riassunta produce a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente con il vigente Regolamento I.C.I.:

 

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo;

b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi;

           

Con votazione unanime rese nelle forme di legge:

 

D E L I B E R A

 

Di confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2004 con effetto dal 1° gennaio e quindi:

 

1) Di stabilire la maggiore detrazione per l’abitazione principale, di residenza del contribuente ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico, ed  ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come intesa ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 504/92, modificato dal c. 3, articolo 58 del D. Lgs. 446/1997, per l’anno 2004 in € 191,09;

 

2)      Di approvare l’aliquota ordinaria per l’anno 2005 nella misura del 5,4 per mille;

 

3)      Di approvare un’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche,  e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nell’immobile ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del c. 56, art. 3 Legge 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali unità immobiliari è altresì concessa la maggiore detrazione di € 191,09;

 

4)      Per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, viene applicata l’aliquota ridotta  del 4 per mille come per l’abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2005 di tale aliquota agevolata sono:

 

-         il requisito della residenza da parte del parente ascendente o discendente nell’immobile oggetto di tassazione con  applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal Registro Anagrafico della popolazione residente.

-          la presentazione della comunicazione,come indicato all’articolo 4 comma 1 del Regolamento comunale I.C.I.. In assenza di comunicazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.

 

5)       Per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge o il contratto obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro o di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, da familiari del possessore o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente l’abitazione non risulti locata, si applica l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, e la maggiore detrazione.

 

6)      Per l’abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, viene applicata l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e non la maggiore detrazione. Le condizioni obbligatorie e necessarie per usufruire nel 2005 di tale aliquota agevolata sono:

 

-    il requisito della residenza da parte del conduttore dell’immobile oggetto di tassazione con                      applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal Registro Anagrafico della popolazione residente.

 

-         la presentazione di documentazione come prevista dall’articolo 4 punto 4° del vigente Regolamento comunale I.C.I. In assenza di  presentazione di tale documentazione, non potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente punto.

 

Per i contratti con decorrenza precedente all’anno 2003 e per i quali tale comunicazione è già                       stata presentata all’Ufficio Tributi Comunale, non occorre ulteriore documentazione per il periodo di valenza del contratto medesimo.

 

7)      Di approvare per immobili diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B-C-D, l’aliquota del 4,4 per mille.