COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

(Provincia di Genova)

DELIBERA N. 6 DEL 04.02.2005

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER

L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2005.

…. omissis …..

D E L I B E R A

1) di stabilire nella misura del 6,8 ( sei virgola otto ) per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da

applicare per l’anno 2005 alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del

30.12.1992;

2) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,00 (cinque) per mille :

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi da applicare all'unità immobiliare direttamente

adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel Regolamento

Comunale.

b) per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito, come previsto dall'art. 4 del Regolamento

sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n° 26 del

30.11.1998 e successive modifiche e integrazioni, dal soggetto passivo d’imposta ai suoi

familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);

c) per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che

ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dall'art. 4 del Regolamento sull'Imposta

Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n° 26 del 30.11.1998 e

successive modifiche e integrazioni.

Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso il Servizio ICI,

apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario

dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado o ad un

affine di primo, non minori. Il comodatario dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione

principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza. L’applicazione di tali

agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni.

L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto

utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota

agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

Le agevolazioni sopra descritte non possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo a più di

due immobili concessi in comodato;

3) di fissare in Euro 103,29 la detrazione di cui all' art. 8, comma 2, del D.Lgs.504/92, come sostituito

dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662;