VISTO l’art. 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale, alla lettera e), annovera fra i vari documenti da allegare al Bilancio di Previsione,
“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
VISTA la legge 662 del 23/12/96 collegata alla manovra finanziaria che ha introdotto notevoli modifiche in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 3 della citata legge che ha integralmente sostituito l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e al comma 2 testualmente recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;
VISTO il comma 2 del predetto articolo che prevede per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
RITENUTO opportuno e necessario, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di mantenere invariata anche per l’anno 2005 l’aliquota unica stabilita già per gli anni precedenti, nella misura del sei per mille;
VISTO il D. Lgs 504/92;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la legge n. 127/97;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) di determinare per l’anno 2005, indistintamente, l’aliquota I.C.I. di questo Comune in ragione del 6%° (dicesi sei per mille), senza casistiche o diversificazione alcuna, eccezion fatta per quanto previsto dall’art. 1, comma 5°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, nel qual caso viene applicata l’aliquota agevolata determinata in ragione del 4%° (quattro per mille) sugli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, e con la quale, altresì, vengono determinate indistintamente le detrazioni minime previste conformemente a quanto disposto dalla legge dello stato in materia, ovvero consentendo esclusivamente la detrazione di cui all’art. 3, comma 55, punto 2, della legge 662/96, in ragione di Euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in via propedeutica alla redazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2005 ed a titolo propositivo nei confronti del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Indi, con separata e distinta votazione, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge
d e l i b e r a
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito.
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