IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 inerente il riordino della finanza degli Enti territoriali, emanato a norma dell'art. 4 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421;
Visto il Titolo 1° del decreto medesimo inerente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 1993;
Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo 504/92, da cui si evince che l'aliquota, non deve risultare inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille;
Visto l’art 8 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche;
Richiamato l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, che così dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i
Visto il Decreto Ministeriale del 20/10/200 che stabilisce il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 degli Enti Locali al 31/3/2008;
Ritenuto di stabilire, per l'anno 2008 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
- 4,2 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 6,5 per mille per gli alloggi non locati;
- 5,6 per mille per tutti gli altri immobilI (aliquota ordinaria);
Ritenuto diversificare nel succitato modo le aliquote ICI per l’anno 2008, in relazione a quanto segue:
- applicare un’aliquota ridotta pari al 4,2 per mille dell’abitazione principale e relative pertinenze, considerato che gli stessi immobili non hanno carattere di fonte di reddito e costituiscono bene primario della persona nonché della famiglia, nel quadro di una politica fiscale a favore della I^ casa;
- applicare un’aliquota del 6,5 per mille alle unità immobiliari non locate, in quanto rilevanti come indice di capacità contributiva, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in proprietà o in locazione;
- applicare un’aliquota del 5,6 per mille per tutti gli altri immobili in quanto:
- a) sono fonte di reddito;
- b) di norma, sono messi a disposizione della collettività, contribuendo, in tal modo, a calmierare i prezzi del mercato immobiliare aumentando la disponibilità a soddisfare la domanda locale, in un Comune, come quello di Bogliasco, confinante con la metropoli di Genova ricompresa tra i Comuni ad alta tensione abitativa;
Considerata la programmazione di spesa per l'anno 2008, così come riportata nel relativo schema di bilancio di previsione, ove risultano le modalità di reperimento delle risorse necessarie per la relativa programmazione di spesa, ed in particolare il fabbisogno finanziario dell'ICI, per la copertura delle spese stesse, come ivi previsto, rendendo necessario stabilire le aliquote ICI e la detrazione per I^ casa, come di seguito riportato;
Visto il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 24/12/2007 n° 244 (Legge finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 1 comma 5;
Visto i pareri favorevoli contabile e tecnico espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione;
Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta consiliare;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 16 favorevoli all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare la soprariportata narrativa, che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire, secondo quanto esposto in premessa, la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2008, come segue:
- 4,2 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 6,5 per mille per gli alloggi non locati;
- 5,6 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);
3) di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel modo seguente:
€ 104,00 per possessori di redditi imponibili IRPEF superiori a 15.000,00 €;
€ 180,00 per possessori di redditi imponibili IRPEF inferiori a 15.000,00 € e che non risultino proprietari e o titolari di usufrutto o di diritto di abitazione su altri immobili (esclusi i terreni agricoli);
4) di determinare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo patri all’1,33 per mille della base imponibile. Quest’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.
5) di demandare al regolamento per l’imposta comunale sugli immobili, le modalità di certificazione e di controllo del possesso o meno del requisito di cui ai commi precedenti.
Con successiva richiesta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 16 favorevoli all’unanimità
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.