C O M U N E D I B O G L I A S C O
Provincia di Genova
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 del 01-02-2005
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005
L'anno duemilacinque il giorno uno del mese di febbraio alle ore 15,00, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
CANEPA PIETRO SINDACO P
PERUZZI ADELIO VICE SINDACO P
TASSINARI ELVANA ASSESSORE P
CELLE ANGELO PAOLO ASSESSORE P
FOSSA FEDERICO ASSESSORE P
SESSAREGO ATTILIO S. ASSESSORE P
IRALDO GIOVANNA ASSESSORE P
PRESENTI…: 7
ASSENTI…..: 0
Assume la presidenza il Prof. Pietro Canepa, in qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario comunale, Dott. Luigi Carbonara. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
L A G I U N T A C O M U N A L E Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;
D E L I B E R A
- di approvare e fare propria la proposta di deliberazione allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, previa espressa separata votazione unanime.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL SERVIZIO TRIBUTI
Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 inerente il riordino della finanza degli Enti territoriali, emanato a norma dell'art. 4 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421;
Visto il Titolo 1° del decreto medesimo inerente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 1993;
Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo 504/92, da cui si evince che l'aliquota, non deve risultare inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille;
Visto l’art 8 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche;
Richiamato l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, che così dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e stabilito entro la data di approvazione del bilanci di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;
Dato atto che con D.L. n° 314/2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 degli Enti Locali al 28/2/2005;
Visto il regolamento per l'ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13, del 26/3/1999 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni del C.C. n° 13 del 18/2/2000; n° 46 del 23/11/2001; n° 5 del 10/1/2002 e n° 5 del 10/1/2003, esecutive;
Richiamata la propria delibera in data odierna, ad oggetto “approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – bilancio pluriennale 2005-2006-2007 e della relazione previsionale e programmatica 2005 – 2006 - 2007”;
Vista la propria deliberazione n° 158 del 18/12/2003, con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2004;
Ritenuto di confermare, per l'anno 2005 le seguenti aliquote:
- 4,3 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 6,5 per mille per le unità immobiliari, della Categoria catastale "A", non locate, (ad eccezione della categoria A/10);
- 5,6 per mille per tutti gli altri immobilI;
Ritenuto diversificare nel succitato modo le aliquote ICI per l’anno 2005, in relazione a quanto segue:
- applicare un’aliquota ridotta pari al 4,3 per mille dell’abitazione principale e relative pertinenze, considerato che gli stessi immobili non hanno carattere di fonte di reddito e costituiscono bene primario della persona nonché della famiglia, nel quadro di una politica fiscale a favore della I^ casa;
- applicare un’aliquota del 6,5 per mille alle unità immobiliari non locate (della categoria catastale “A”, ad eccezione della categoria A/10), ai sensi del succitato regolamento comunale, in quanto rilevanti come indice di capacità contributiva, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in proprietà o in locazione;
- applicare un’aliquota del 5,6 per mille per tutti gli altri immobili perché in tal caso è fonte di reddito, ritenendo opportuno stabilire un’aliquota ridotta rispetto alle unità immobiliari non locate, di cui sopra, poiché – di norma - sono immobili messi a disposizione della collettività soddisfacendo così la relativa domanda locale, in un Comune, tra l’altro, come quello di Bogliasco a tensione abitativa, contigua alla metropoli di Genova; tale stato ha conseguenze sul mercato immobiliare locale, sui relativi prezzi e sulla disponibilità di immobili;
Considerata la programmazione di spesa per l'anno 2005, così come riportata nel relativo schema di bilancio di previsione, ove risultano le modalità di reperimento delle risorse necessarie per la relativa programmazione di spesa, ed in particolare il fabbisogno finanziario dell'ICI, per la copertura delle spese stesse, come ivi previsto, rendendo necessario stabilire le aliquote ICI e la detrazione per I^ casa, come di seguito riportato;
Visto il D. Lgs. 504/92 e successive motificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto i pareri favorevoli contabile e tecnico espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione;
PROPONE
1) di approvare la soprariportata narrativa, che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di confermare, secondo quanto esposto in premessa, la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2005, come segue:
- 4,3 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 6,5 per mille per le unità immobiliari, della Categoria catastale "A", non locate (ad eccezione della categoria A/10);
- 5,6 per mille per tutti gli altri immobili;
3) di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in 104 €.
4) di dare atto che questa deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs.vo 267/2000;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, all’albo pretorio, del presente atto.
6) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.