DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  12/03/2008

 

 

00018/2008

REGOLAMENTO FINANZIARIO 2008

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2008; APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI; DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2008; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL’EVASIONE E DI VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

 

 OMISSIS

 

 

La Giunta

P R O P O N E

al Consiglio Comunale

 

 

omissis

 

2.      di approvare con decorrenza 1.1.2008 le modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 166 e successive modificazioni, come di seguito specificato

 

omissis

 

- inserire  il presente articolo quale articolo 4 ter del Titolo I “Disposizioni Generali”:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale sulle quali gravano diritti reali non omogenei

Nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale accorpati funzionalmente, per le quali non è possibile né giuridicamente né catastalmente procedere alla fusione in un’unica unità immobiliare, l’aliquota da applicare è per entrambe le unità quella prevista per l’abitazione principale.

La detrazione per abitazione principale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve essere applicata solo all’unità immobiliare accorpata funzionalmente di maggior valore catastale.

 

- sostituire il presente articolo quale art. 5 ter del Titolo I “Disposizioni Generali”:

 

Articolo 5 ter - Determinazione di aliquote inferiori alla minima

La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art. 6 Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, che inizino una nuova attività nel corso dell'anno d'imposta nel quale tale aliquota viene fissata, nonchè termini e modalità applicative.

 

La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art. 6 Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili posseduti da soggetti che inizino una nuova attività artigianale o commerciale in particolari zone della città o utilizzati da persone giuridiche senza scopo di lucro che svolgano un’attività meritevole di sostegno da parte della Pubblica Amministrazione. Le condizioni specifiche nonchè i termini e le modalità applicative per ottenere le agevolazione dovranno essere definite nella deliberazione sopra indicata.

 

3.      di approvare le aliquote Ici e la detrazione per abitazione principale per l’anno 2008 come di seguito previste:

 

1)       di mantenere in vigore per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni fissate per l’anno 2007 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (con l’obbligo di presentare l’apposita certificazione entro il 31.12.2008) e 11 della deliberazione di Giunta n. 1243 del 20.12.2006, esecutiva ai sensi di legge;

2)       di introdurre le seguenti aliquote:

 

- un'aliquota I.C.I. pari al 2 (due) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge  9.12.1998 n. 431.

                               I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.

L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all’ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà  dalla data di  trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio ICI.

                              

- un’aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili situati nel centro storico (zona censuaria 1A), classificati nella categoria catastale C1 o C3, posseduti da soggetti che li utilizzano per attività iniziate nel corso dell’anno 2008 e per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova

 

Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:

a) attività artigianale;

b) attività commerciale.

 

Il soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune autocertificazione dichiari l’inizio dell’attività nel corso del 2008 ed attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. L’agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.

 

- un’aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili locati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che inizino la locazione nel corso del 2008 e per un periodo di tre anni dalla registrazione del contratto di locazione.

 

Il soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune copia del contratto di locazione registrato e autocertificazione da parte del locatario che attesti la propria qualità di ONLUS. L’agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.

 

4. di dare mandato alla Direzione Tributi, Ufficio ICI, per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attuativi della presente deliberazione;

 

omissis