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DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 12/03/2008
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER |
Presiede: |
E' presente
Risultano presenti i Signori Consiglieri:
Intervenuti dopo l'appello:
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NOME E COGNOME |
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NOME E COGNOME |
1 |
Anzalone Stefano |
9 |
Malatesta Gianpaolo |
2 |
Arvigo Alessandro |
10 |
Pizio Nicola |
3 |
Campora Matteo |
11 |
Proto Andrea |
4 |
Cozzio Luisa |
12 |
Scialfa Nicolo |
5 |
Danovaro Marcello |
13 |
Tassistro Michela |
6 |
Farello Simone |
14 |
Vacalebre Vincenzo |
7 |
Fusco Marylin |
15 |
Vassallo Giovanni |
8 |
Ivaldi Enrico |
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Assenti giustificati:
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NOME E COGNOME |
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NOME E COGNOME |
1 |
Dallorto Luca |
3 |
Lorenzelli Vincenzo |
2 |
Garbarino Roberto |
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E pertanto complessivamente presenti n. 48 componenti del Consiglio.
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NOME E COGNOME |
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NOME E COGNOME |
1 |
Pissarello Paolo |
7 |
Pittaluga Alfonso |
2 |
Balzani Francesca |
8 |
Scidone Francesco |
3 |
Margini Mario |
9 |
Striano Paolo |
4 |
Morettini Massimiliano |
10 |
Tiezzi Gianfranco |
5 |
Papi Roberta |
11 |
Veardo Paolo |
6 |
Pastorino Bruno |
12 |
Zerega Maria Rosa |
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Partecipa: |
OMISSIS
P R O P O N E
al Consiglio Comunale
1. di approvare il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, allegato a) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare con decorrenza 1.1.2008 le modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 1998, n. 166 e successive modificazioni, come di seguito specificato
- inserire il presente articolo quale articolo 16 ter del Titolo IV “Agevolazioni ed Esenzioni”:
Ravvedimento operoso
La sanzione è ridotta ad un mezzo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel periodo che intercorre oltre l’anno dalla data della sua commissione e fino al terzo anno successivo. Il ravvedimento così definito può essere effettuato dal contribuente semprechè la violazione per l’anno di riferimento non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- inserire il presente articolo quale articolo 4 ter del Titolo I “Disposizioni Generali”:
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale sulle quali gravano diritti reali non omogenei
Nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale accorpati funzionalmente, per le quali non è possibile né giuridicamente né catastalmente procedere alla fusione in un’unica unità immobiliare, l’aliquota da applicare è per entrambe le unità quella prevista per l’abitazione principale.
La detrazione per abitazione principale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve essere applicata solo all’unità immobiliare accorpata funzionalmente di maggior valore catastale.
- sostituire il presente articolo quale art. 5 ter del Titolo I “Disposizioni Generali”:
Articolo 5 ter - Determinazione di aliquote inferiori alla minima
La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art. 6 Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre
La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella minima, fissata dall'art. 6 Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili posseduti da soggetti che inizino una nuova attività artigianale o commerciale in particolari zone della città o utilizzati da persone giuridiche senza scopo di lucro che svolgano un’attività meritevole di sostegno da parte della Pubblica Amministrazione. Le condizioni specifiche nonchè i termini e le modalità applicative per ottenere le agevolazione dovranno essere definite nella deliberazione sopra indicata.
3. di approvare le aliquote Ici e la detrazione per abitazione principale per l’anno 2008 come di seguito previste:
1) di mantenere in vigore per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni fissate per l’anno 2007 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (con l’obbligo di presentare l’apposita certificazione entro il 31.12.2008) e 11 della deliberazione di Giunta n. 1243 del 20.12.2006, esecutiva ai sensi di legge;
2) di introdurre le seguenti aliquote:
- un'aliquota I.C.I. pari al 2 (due) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431.
I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.
L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all’ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio ICI.
- un’aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili situati nel centro storico (zona censuaria 1A), classificati nella categoria catastale C1 o C3, posseduti da soggetti che li utilizzano per attività iniziate nel corso dell’anno 2008 e per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova
Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:
a) attività artigianale;
b) attività commerciale.
Il soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune autocertificazione dichiari l’inizio dell’attività nel corso del 2008 ed attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. L’agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.
- un’aliquota pari al 2 (due) per mille per gli immobili locati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che inizino la locazione nel corso del 2008 e per un periodo di tre anni dalla registrazione del contratto di locazione.
Il soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune copia del contratto di locazione registrato e autocertificazione da parte del locatario che attesti la propria qualità di ONLUS. L’agevolazione decorrerà dal momento della presentazione al Comune della documentazione sopra indicata.
4. di dare mandato alla Direzione Tributi, Ufficio ICI, per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attuativi della presente deliberazione;
5. di prendere atto dell’allegato protocollo di intesa volto a suggellare la collaborazione tra il Comune e
6. di procedere, nel corso dell’anno 2008, una volta completata l’attività istruttoria da parte dei competenti Uffici, all’approvazione di un programma di dismissione di immobili supportato da adeguati processi di valorizzazione che consenta di ottenere risorse per un significativo abbattimento del debito del Comune e di agevolare gli operatori commerciali favorendo, attraverso l’accesso alla proprietà dei beni strumentali, lo sviluppo delle loro attività.
7. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;
Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.
(omessa la discussione)
Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta,
Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Biggi, Borzani, Bruni, Bruno, Cappello, Cortesi, Cozzio, Danovaro, Delpino, Farello, Frega, Fusco, Grillo L., Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, Vassallo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Della Bianca, Gagliardi, Grillo G., Lauro, Murolo, Musso, Piana, Pizio, Praticò, Viazzi, in numero di 46.
La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Campora, Frega, Nacini, dà il seguente risultato:
Presenti in aula |
n. |
46 |
consiglieri |
Votanti |
n. |
46 |
” |
Voti favorevoli |
n. |
29 |
” |
Voti contrari |
n. |
17 |
(FI; G. MISTO; LISTA BIASOTTI; AN; LNL) |
Astenuti |
n. |
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Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.
Il Presidente Il Vice Segretario Generale
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 20/03/2008 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il giorno 31 marzo 2008.
Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 31 marzo al 14 aprile 2008 ai sensi dell’art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune di Genova.