DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL   20/12/2006

 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL   20/12/2006

 

01243/2006

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO  2007

 

 

 

 

 

            Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione, dott. Luigi Liccardo;

 

            Visto l'art. 149  Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

 

            Visto l'art. 4 della Legge Delega 23.10.1992 n. 421  ed il Decreto Legislativo  30.12.1992 n. 504;

 

            Visto l'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662;

 

            Visto l’ art. 42, comma 2, lett. F e l’art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

 

            Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

            Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 

            Visto il Decreto Legislativo 3 ottobre 2006 n. 262  convertito nella Legge 24.11.2006 n. 286;

 

            Visto il Decreto Legislativo 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;

           

            Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

 

            Visto il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio 21.12.1998 n. 166 e successive modifiche ed integrazioni;

 

            Visto l'art. 30, comma 12, della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dall'art. 18, comma 2, della Legge 23.12.2000 n. 388, che prevede la possibilità di applicare l'aliquota ridotta a partire dall'anno 2001 agli immobili qualificabili come pertinenze, come definite dal regolamento comunale sopra richiamato;

 

            Visto l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che riconosce la facoltà all’Ente impositore di elevare l'importo della detrazione per l’abitazione principale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche limitatamente  alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

            Visto l'art. 4, comma 1, del Decreto Legge  8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556, che dispone che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, un' aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

 

            Visto l'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, che dispone che l'aliquota possa essere "... diversificata ... con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...".

 

            Visto l'art. 2, comma 4, della Legge 9.12.1998 n. 431 che prevede la possibilità di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

            Visto l'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, che prevede la possibilità di fissare un'aliquota del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

 

            Visto l'art. 1, comma 5, della Legge  27.12.1997 n. 449, che dispone: "I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.";

           

            Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote e le detrazioni rispetto all’anno 2006,  garantendo il trattamento più favorevole per gli immobili utilizzati come abitazione principale e non variando  l’importo della detrazione per  i titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico  integrato al minimo;

 

            Considerato che, al fine di provvedere ai bisogni della collettività particolarmente in campo sociale e dei servizi indispensabili, si rende necessario confermare per l'anno 2007:

 

w        l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 (sette) per mille;

w        un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 6 (sei) per mille:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Genova, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le pertinenze;

-  per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado e solo per una unità immobiliare, come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio 21.12.1998 n. 166 e successive modifiche e integrazioni;

w        un'aliquota pari al 9 (nove) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

w        un'aliquota pari al 4 (quattro) per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, in un periodo comunque inferiore ai tre anni, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili e per gli immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

            Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2007 un'aliquota pari al 4 (quattro) per mille,  limitatamente alla durata di  tre anni dalla data di inizio lavori, per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:

 

            - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;

 

            - i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione  da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, semprechè queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);

 

            - la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 1.032,91 Euro,  documentabile con idonee fatture;

           

            - i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto;

 

            Ritenuto opportuno fissare per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale a Euro 104,00, come prevede l' art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662;

           

            Ritenuto altresì opportuno mantenere per l’anno 2007, a Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile. Il possesso delle condizioni sopra richiamate deve essere dichiarato espressamente con apposita autocertificazione da presentare al Comune, a pena l'inammissibilità dell’applicazione della detrazione di Euro 310,00, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell’anno a cui si riferisce tale agevolazione;

           

            Preso atto che le detrazioni di imposta di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662, si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova (A.R.T.E.);

           

            Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2007 l’aliquota agevolata del 4 (quattro) per mille ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge del 9.12.1998 n. 431, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, della stessa Legge;

 

            Considerato necessario, per incrementare i nuovi insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, diminuire la pressione fiscale gravante sugli immobili destinati a tali nuove attività, si rende necessario mantenere per l’anno 2007 un’aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 (due) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili  classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova.

 

Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:

 

            a- Terziario avanzato;

            b- Industria ed artigianato;

            c- Assistenza alla mobilità veicolare;

            d- Attività trasportistiche;

            e- Impianti produttivi speciali;

 

Il soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, apposita certificazione attestante i requisiti entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il pagamento dell’imposta;

 

            Preso atto che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 27 comma 4° del Regolamento di Contabilità;

 

            Vista la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 27, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

 

            Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio competente e dal responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

 

Per i motivi di cui in premessa:

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

 

 

Di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno precedente e quindi:

 

            1) di stabilire nella misura del 7 ( sette ) per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l’anno 2007 alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504;

 

            2) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 6 (sei) per mille:

 

            a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Genova, da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite dal Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili vigente;

 

            b) in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari concesse in uso gratuito, a parenti di primo grado, si applica sia l'aliquota del 6 (sei) per mille, sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio 21.12.1998 n. 166 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione Tributi, Ufficio ICI, apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente. In tali dichiarazioni il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente di primo grado (padre-figlio e viceversa) mentre il comodatario dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza. Il comodante ed il comodatario non devono essere minori.  L’applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

Le agevolazioni sopra descritte possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo ad un solo immobile concesso in uso gratuito;

           

            3) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 9 (nove) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

            4) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro) per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

 

            5) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro) per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

            6) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 4 (quattro) per mille,  limitatamente alla durata di  tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:

 

            - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;

 

            - i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione  da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, semprechè queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);

 

            - la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 1.032,91 Euro,  documentabile con idonee fatture;

           

            - i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto;

 

            7) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 4 (quattro) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge  9.12.1998 n. 431.

            I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.

L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all’ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà  dalla data di  trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio ICI.

           

8) di fissare in Euro 104,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662;

           

            9) di stabilire in Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico  integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile.

            I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita autocertificazione da presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'ICI 2007;

 

             10) di stabilire  un’aliquota I.C.I. agevolata  pari al 2  (due) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova.

 

Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:

 

            a- Terziario avanzato;

            b- Industria ed artigianato;

            c- Assistenza alla mobilità veicolare;

            d- Attività trasportistiche;

            e- Impianti produttivi speciali;

           

            ll soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31.12.2007;

 

            11) di dare mandato alla Direzione Tributi di stabilire con atti successivi che i soggetti passivi interessati alle aliquote di cui ai punti 3-4-5-6 presentino apposite autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari;

 

            12) di dare mandato alla Direzione Tributi, Ufficio ICI, per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attuativi della presente deliberazione;

 

            13) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;

 

14) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

          Il  Sindaco                                                          Il Segretario Generale

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 04/01/2007 ai sensi dell'art.  124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell'art.  134 - comma 3 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 15/01/2007.