DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL   02/02/2006

 

 

 

 

00118/2006

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO  2006

 

 

             

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

 

 

            1) di stabilire nella misura del 7 ( sette ) per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l’anno 2006 alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504;

 

            2) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 6 (sei) per mille:

 

            a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Genova, da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite dal Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili vigente;

 

           

            b) in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari concesse in uso gratuito, a parenti di primo grado, si applica sia l'aliquota del 6 (sei) per mille, sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio 21.12.1998 n. 166 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione Tributi, Ufficio ICI, apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente. In tali dichiarazioni il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente di primo grado (padre-figlio e viceversa) mentre il comodatario dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza.

Il comodante ed il comodatario non devono essere minori.  L’applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni.    L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

Le agevolazioni sopra descritte possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo ad un solo immobile concesso in uso gratuito;

           

            3) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 9 (nove) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

            4) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro) per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

 

            5) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro) per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

            6) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 4 (quattro) per mille,  limitatamente alla durata di  tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:

 

            - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;

 

            - i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione  da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, semprechè queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);

 

            - la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 1.032,91 Euro,  documentabile con idonee fatture;

           

            - i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto;

 

            7) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 4 (quattro) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge  9.12.1998 n. 431.

            I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.

L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all’ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà  dalla data di  trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio ICI.

           

8) di fissare in Euro 104,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662;

           

            9) di stabilire in Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico  integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile.

            I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita auto-certificazione da presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'ICI 2006;

 

             10) di stabilire  un’aliquota I.C.I. agevolata  pari al 2  (due) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova.

 

Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:

            a- Terziario avanzato;

            b- Industria ed artigianato;

            c- Assistenza alla mobilità veicolare;

            d- Attività trasportistiche;

            e- Impianti produttivi speciali;

           

            ll soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31.12.2006;

 

            11) di dare mandato alla Direzione Tributi di stabilire con atti successivi che i soggetti passivi interessati alle aliquote di cui ai punti 3-4-5-6 presentino apposite autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari;

 

            12) di dare mandato alla Direzione Tributi, Ufficio ICI, per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attuativi della presente deliberazione;

 

            13) di revocare la deliberazione di Giunta n. 1.222 adottata il giorno 13.12.2005;

 

14) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;

 

15) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

                                                                                                    

    

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 15/02/2006 ai sensi dell'art.  124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.