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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/02/2005
Presiede: |
Il Sindaco - Giuseppe Pericu |
Assiste: |
Il Segretario Generale - Alfredo Gracili |
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1 |
Giuseppe Pericu |
Sindaco |
P |
2 |
Alberto Ghio |
V. Sindaco |
P |
3 |
Luca Borzani |
Assessore |
A |
4 |
Anna Castellano |
Assessore |
P |
5 |
Luca Dallorto |
Assessore |
P |
6 |
Giovanni Facco |
Assessore |
P |
7 |
Bruno Gabrielli |
Assessore |
A |
8 |
Giorgio Guerello |
Assessore |
P |
9 |
Luigi Liccardo |
Assessore |
P |
10 |
Arcangelo Merella |
Assessore |
P |
11 |
Claudio Montaldo |
Assessore |
P |
12 |
Rosario Monteleone |
Assessore |
A |
13 |
Roberta Morgano |
Assessore |
A |
14 |
Andrea Sassano |
Assessore |
P |
15 |
Valter Seggi |
Assessore |
P |
16 |
Paolo Veardo |
Assessore |
A |
00149/2005 |
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.C.I. E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2005 |
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione, dott. Luigi Liccardo;
Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 4 della Legge Delega 23.10.1992 n°421 ed il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504;
Visto l'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n°. 662;
Visto il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che esclude la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi, e dell'art. 48, comma 2, che prevede la competenza della Giunta Comunale per gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n° 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e prevede la possibilità di differire tale termine con decreto del Ministro dell'Interno;
Visto l’art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
Visto il D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Visto il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio n° 166 del 21.12.1998, come modificato dalle Deliberazioni di Consiglio n° 15/2000, n° 17/2002, n° 197/2002, n°48/2003 e n°127/2003;
Visto l'art. 30, comma 12, della L. n° 488 del 23.12.1999, come modificato dall'art. 18, comma 2, della L. n° 388 del 23.12.2000, che prevede la possibilità di applicare l'aliquota ridotta a partire dall'anno 2001 agli immobili qualificabili come pertinenze, come definite dal regolamento comunale sopra richiamato;
Visto l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 504/92, come modificato dall'art. 3 comma 55 della Legge 662/96 che riconosce la facoltà all’Ente impositore di elevare l'importo della detrazione per l’abitazione principale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Visto l'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito , con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556 che dispone "... Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, un' aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.";
Visto l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 504/92, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, che dispone che l'aliquota possa essere "... diversificata ... con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...";
Visto l'art. 2, comma 4, della Legge n° 431 del 9.12.1998 che prevede la possibilità di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto l'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, che prevede la possibilità di fissare un'aliquota del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
Visto l'art. 1 comma 5 della Legge 449 del 27.12.1997 che dispone: "I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.";
Ritenuto opportuno per l’anno 2005 mantenere inalterato rispetto all’anno precedente, per evidenti motivi di carattere sociale, il peso fiscale gravante sull'abitazione principale;
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4 comma 1 della Legge 24 ottobre 1996 n. 556;
Considerato inoltre necessario, per incrementare gli insediamenti commerciali, produttivi ed industriali, diminuire la pressione fiscale gravante sugli immobili destinati a tali attività;
Considerato che, al fine di provvedere ai bisogni della collettività particolarmente in campo sociale e dei servizi indispensabili, si rende necessario stabilire per l'anno 2005:
w l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,2 (sei virgola due) per mille;
w un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 (cinque virgola otto) per mille:
- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Genova, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le pertinenze;
- per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado e solo per una unità immobiliare, come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n° 166 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni;
- per quelle locate da un soggetto passivo, residente nel Comune di Genova, con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;
- per i soggetti passivi utilizzatori di immobili adibiti ad uso commerciale, produttivo ed industriale, classificati o classificabili nelle categorie catastali C1 - C3 - D (esclusa la categoria D5) - B , direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di commercio, arte, impresa o professione;
w un'aliquota I.C.I. pari al 6,8 (sei virgola otto) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non utilizzate come abitazione principale;
w un'aliquota I.C.I. pari al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari destinate alla residenza, non locate (non occupate) da oltre un anno;
w un'aliquota pari al 9 (nove) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
w un'aliquota pari al 4 (quattro) per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti in un periodo comunque inferiore ai tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili e per gli immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n° 490/99 localizzati nel centro storico di Genova ( zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Ritenuto opportuno stabilire per l’anno 2005 un'aliquota pari al 4 (quattro) per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:
- i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
- i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, semprechè queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);
- la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 1032,91 Euro, documentabile con idonee fatture;
- i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto;
Ritenuto opportuno fissare per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale a Euro 155,00, come prevede l' art. 8, comma 2, del D.Lgs.504/92, sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662;
Ritenuto altresì opportuno mantenere per l’anno 2005, a Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile.
Il possesso delle condizioni sopra richiamate deve essere dichiarato espressamente con apposita autocertificazione da presentare al Comune, a pena l'inammissibilità dell’applicazione della detrazione di Euro 310,00, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell’anno a cui si riferisce tale agevolazione;
Preso atto che le detrazioni di imposta di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 504/92, come modificato dall’ art. 3 comma 55 della Legge N°662/96, si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova (A.R.T.E.);
Visto l'art. 2, comma 4, della Legge n° 431 del 9.12.1998, che prevede la possibilità di fissare aliquote agevolate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, della stessa Legge;
Considerato necessario, per incrementare i nuovi insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, diminuire la pressione fiscale gravante sugli immobili destinati a tali nuove attività, si rende necessario stabilire per l’anno 2005 un’aliquota I.C.I. agevolata in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova.
Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:
a- Terziario avanzato;
b- Industria ed artigianato;
c- Assistenza alla mobilità veicolare;
d- Attività trasportistiche;
e- Impianti produttivi speciali;
Il soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, apposita certificazione attestante i requisiti entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il pagamento dell’imposta;
Vista la relazione illustrativa predisposta dal Servizio Programmazione e Bilancio ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Regolamento di Contabilità Generale;
Dato atto che del presente provvedimento è stata data comunicazione alla competente Commissione Consiliare;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio competente e dal responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
Per i motivi di cui in premessa:
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A
1) di stabilire nella misura del 6,2 ( sei virgola due ) per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l’anno 2005 alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992;
2) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 (cinque virgola otto) per mille :
a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Genova, da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel Regolamento Comunale;
b) in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Genova, da applicare alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 Legge 23 dicembre 1996 n° 662;
c) in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari concesse in uso gratuito, a parenti di primo grado, si applica sia l'aliquota del 5,8 (cinque virgola otto) per mille sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n° 166 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione Tributi, Ufficio ICI, apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente. In tali dichiarazioni il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente di primo grado (padre-figlio e viceversa) mentre il comodatario dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza.
Il comodante ed il comodatario non devono essere minori. L’applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni.
L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.
Le agevolazioni sopra descritte possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo ad un solo immobile concesso in uso gratuito;
3) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 ( cinque virgola otto) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1-C3-D (esclusa la categoria D5)-B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art.6 comma 2 del decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662;
4) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 6,8 (sei virgola otto) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non utilizzate come abitazione principale;
5) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 (sette) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non locate (non occupate) da oltre un anno ;
6) di stabilire un'aliquota pari al 9 (nove) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 ( quattro ) per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
8) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro ) per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n° 490/99 localizzati nel centro storico di Genova ( zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
9) di stabilire un'aliquota pari al 4 (quattro) per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:
- i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
- i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, semprechè queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);
- la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 1.032,91 Euro, documentabile con idonee fatture;
- i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto;
10) di stabilire un'aliquota pari al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge n° 431 del 9.12.1998.
I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.
L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna all’ufficio ICI sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all’Ufficio ICI.
11) di fissare in Euro 155,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs.504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662;
12) di stabilire in Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile.
I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita auto-certificazione da presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'ICI 2005;
13) di stabilire un’aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 (due) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova.
Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:
a- Terziario avanzato;
b- Industria ed artigianato;
c- Assistenza alla mobilità veicolare;
d- Attività trasportistiche;
e- Impianti produttivi speciali;
ll soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31.12.2005;
14) di dare mandato al Settore Tributi della Direzione Tributi e Sistemi Informativi di stabilire con atti successivi che i soggetti passivi interessati alle aliquote di cui ai punti 5-6-7-8-9 presentino apposite autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari;
15) di dare mandato alla Direzione Tributi, Ufficio ICI, per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attuativi della presente deliberazione;
16) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;
17) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.