G.C. n° 6 del 20.01.2006
- visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- visti i commi da
Considerato che l'art. 8, comma 3°, del D.L.gs. 504/1992 prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.
- rilevato, altresì, che le norme sopraccitate, concedono la facoltà ai Comuni, di :
1) deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.192, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662);
2) fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
3) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unita’ immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, come convertito dalla legge 23.12.1996, n. 662);
b) unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);
c) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (art. 8 comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662);
d) unita’ immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, anche in misura diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);
e) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l’alienazione di immobili (art.8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs, n. 504/1992);
4) deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di Euro
a) unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art.8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992), anche in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tale caso il Comune non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
b) unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);
c) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. 504/1992);
d) unita’ immobiliare, NON LOCATA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);
- vista la propria precedente deliberazione G.C. n.
1) 4‰ in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) 6‰ per tutti gli altri soggetti passivi;
- Attesa la necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
a) di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi
d’istituto;
b) di assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;
- ritenuto di potere confermare, per l’anno 2006, le aliquote per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
A) 4‰ in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
B) 6‰ per tutti gli altri soggetti passivi;
- che il gettito, complessivo, in applicazione delle aliquote come sopra proposte, e’ previsto in Euro 165.266,21;
- visti gli elementi forniti dal consorzio ANCI-CNC per quanto concerne il rispetto di cui all’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556;
- visti i riferimenti degli uffici comunali;
- visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- visto il Regolamento ICI;
- vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15900/1bis del 21.02.1997;
- acquisiti i pareri positivi di cui all’art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di determinare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs: 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996, n. 662, per l’anno 2006, le aliquote ICI come da prospetto che segue:
n.d. |
Tipologia degli immobili |
aliquote ‰ |
1 |
Abitazione principale |
4 |
2 |
altri fabbricati |
6 |
3 |
aree fabbricabili |
6 |
4 |
terreni agricoli |
6 |
5 |
edifici ex – rurali |
6 |
2. di determinare , ai sensi dell’art. 8 , comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, come integrato dall’art. 58 del D. L.vo 25.12.1997, n° 446, per l’anno 2006, le |-| riduzioni |x| detrazioni d’imposta come da prospetto che segue:
n.d. |
Tipologia degli immobili |
riduzione di imposta |
detrazione di imposta (Euro in ragione annua) |
1 |
unita’ immobiliare adibita a prima abitazione |
/ |
105,00 |
2. l'Imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune;
3. di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
4. che, copia della presente deliberazione sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione di competenza;
5. di procedere alla pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione, così come previsto dal 4° comma del D. L.vo n° 446 del 15 dicembre 1997, sulla G.U. della Repubblica entro e non oltre il 15 maggio 2006;
DELIBERA
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgvo n. 267/2000.