LA GIUNTA COMUNALE
- visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- visti i commi da 48 a 59, dell’art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) nonché il comma 5° dell’art. 1 della legge 449 del 27.12.1997 (legge collegata alla Finanziaria 1998) e l'art.’58 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n° 446, con i quali, anche con la sostituzione integrale degli art.. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;
Considerato che l'art. 8, comma 3°, del D.L.gs. 504/1992 prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.";
Considerato che si è verificato un evento calamitoso di carattere eccezionale in conseguenza del quale la Località Costaclavarezza di Vobbia è rimasta isolata, priva di strada carrozzabile e dei servizi essenziali (acqua potabile, fognatura, raccolta rifiuti, ecc.);
Viste le ordinanze del Sindaco n. 23 del 26.11.2002 e n. 55 del 03.11.2003 di chiusura al traffico veicolare della S.C. di Colla - Costaclavarezza;
Visto che la gravità della frana si è dimostrata al di là delle iniziali aspettative tale da non poter permettere ad oggi il ripristino del vecchio tracciato stradale e che lo stato di isolamento della suddetta Frazione perdurerà quindi probabilmente e ragionevolmente per tutto l'anno 2005;
Ritenuto quindi doveroso stabilire per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, per i soli immobili ubicati in Località Costaclavarezza di Vobbia, nella misura unica del 2 per mille (due per mille);
- rilevato, altresì, che le norme sopracitate, concedono la facoltà ai Comuni, di :
- deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.192, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662);
- fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 1/2 del 24.01.2005 |
Il Segretario Comunale V.to Il Sindaco |
- deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato:
- persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unita’ immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, come convertito dalla legge 23.12.1996, n. 662);
- unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);
- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (art. 8 comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662);
- unita’ immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, anche in misura diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);
- fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l’alienazione di immobili (art.8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs, n. 504/1992);
- deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di Euro 258,23 in ragione annua, per le seguenti tipologie;
- unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art.8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992), anche in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tale caso il Comune non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
- unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);
- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (art. 8, comma 4, del D.Lgs.n. 504/1992);
- unita’ immobiliare, NON LOCATA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 1/3 del 24.01.2005 |
Il Segretario Comunale V.to Il Sindaco |
- vista la propria precedente deliberazione G.C. n. 48 in data 24.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero fissate , per l’anno 2004, in ossequio al combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs.vo n. 504/1992 e della legge 662/1996, le seguenti aliquote:
- 4‰ in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- 6‰ per tutti gli altri soggetti passivi;
- Attesa la necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi
d’istituto;
b) di assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
- ritenuto di potere confermare, per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:A) 4‰ in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;B) 6‰ per tutti gli altri soggetti passivi;
- che il gettito, complessivo, in applicazione delle aliquote come sopra proposte, e’ previsto in Euro 165.266,21;
- visti gli elementi forniti dal consorzio ANCI-CNC per quanto concerne il rispetto di cui all’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556;
- visti i riferimenti degli uffici comunali;
- visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- visto il Regolamento ICI;
- vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15900/1bis del 21.02.1997;
- acquisiti i pareri positivi di cui all’art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
di determinare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs: 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996, n. 662, per l’anno 2005, le aliquote ICI come da prospetto che segue:
n.d. |
Tipologia degli immobili |
aliquote ‰ |
1 |
Abitazione principale |
4 |
2 |
altri fabbricati |
6 |
3 |
aree fabbricabili |
6 |
4 |
terreni agricoli |
6 |
5 |
edifici ex – rurali |
6 |
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 1/4 del 24.01.2005 |
Il Segretario Comunale V.to Il Sindaco |
di determinare , ai sensi dell’art. 8 , comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, come integrato dall’art. 58 del D. L.vo 25.12.1997, n° 446, per l’anno 2005, le |-| riduzioni |x| detrazioni d’imposta come da prospetto che segue:
n.d. |
Tipologia degli immobili |
riduzione di imposta
|
detrazione di imposta
(Euro in ragione annua) |
1 |
unita’ immobiliare adibita a prima abitazione |
/ |
105,00 |
- di stabilire per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, per i soli immobili ubicati in Località Costaclavarezza (identificati al N.C.T. del Comune di Vobbia al Foglio n. 68), nella misura unica del 2 per mille (due per mille);
- l'Imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che, copia della presente deliberazione sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione di competenza;
- di procedere alla pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione, così come previsto dal 4° comma del D. L.vo n° 446 del 15 dicembre 1997, sulla G.U. della Repubblica entro e non oltre il 15 maggio 2004;
Indi per l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti palesi
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgvo n. 267/2000.
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 1/5 del 24.01.2005 |
Il Segretario Comunale V.to Il Sindaco |
Si da’ atto che il responsabile del Servizio finanziario ha reso , sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria cosi’ come prescritto dall’art. 49 , comma 1 , del D.Lgvo. n. 267/2000.
Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO
(Avv.to Michela FERRARA)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rossella CAPRARA)
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lvo. n. 267/2000;
‡ E’ stata affissa all’albo pretorio il giorno ………………………………. per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
‡ E’ stata comunicata con lettera n. ............... in data ........………........................... alla Prefettura (art. 135);
‡ E’ stata comunicata, con lettera n..............., in data....................…………............., ai capigruppo consiliari (art. 125);
Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………………… IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lvo n. 267/2000 :
‡ E’ divenuta esecutiva il giorno ...............................……………….;
‡ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 , comma 3);
‡ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 , comma 1 , per quindici giorni consecutivi
dal ……………………………… al....................................................…
Dalla Residenza Comunale , lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
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Deliberazione della Giunta Comunale
n. 1/6 del 24.01.2005 |
Il Segretario Comunale V.to IL SINDACO |
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì .............................................. IL SEGRETARIO COMUNALE