Estratto delibera consiliare n.4 del 28/2/09
IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
DELIBERA
Ø 6 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari;
Ø 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
Ø esente DL 93/2008 abitazione principale e relative pertinenze (eccetto quanto indicato nel precedente rigo);
Ø le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Ø gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Ø le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
Ø le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
Ø le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte; soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
Ø le unità immobiliari concesse, da soggetti non minori, in uso gratuito a parenti, non minori, di 1° grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria residenza (genitore-figlio o viceversa. Il rapporto di coniugio non è considerabile né parentela né affinità). In tal caso l’applicazione della fattispecie decorre dalla data di consegna o trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all'Ufficio ICI del Comune;