verbale di deliberazione n.4
del Consiglio Comunale
Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2007 DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.59 in data 20/12/04, con la quale venivano stabilite le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili attualmente in vigore;
RITENUTO di poter confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili così come stabilite nella suddetta deliberazione, e precisamente:
Ø aliquota del 6 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari;
Ø aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
RITENUTO altresì di poter confermare per l'anno 2007 in €uro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
VISTO l'art.1 comma 156 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007), il quale stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Ø aliquota del 6 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari;
Ø aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
Ø le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Ø gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:
Ø le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
Ø le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
Ø le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte; soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
Ø le unità immobiliari concesse in uso gratuito a seguito di regolare contratto registrato ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
“omissis”