LA GIUNTA COMUNALE

 

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                                                                       DELIBERA

 

1) per l'anno 2006 sono confermate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

Ø      aliquota del 6 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari;

Ø      aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

2) per l'anno 2006 è confermata in euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3) si dà atto che ai sensi dell'art.18 del regolamento comunale dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali:

Ø      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Ø      gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:

Ø      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

Ø      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

Ø      le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte; soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;

Ø      le unità immobiliari concesse in uso gratuito a seguito di regolare contratto registrato ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti)