LA GIUNTA COMUNALE
..OMISSIS...
DELIBERA
1) per l'anno 2006 sono confermate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:
Ø aliquota del 6 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari;
Ø aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
2) per l'anno 2006 è confermata in euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3) si dà atto che ai sensi dell'art.18 del regolamento comunale dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali:
Ø le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Ø gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:
Ø le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
Ø le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
Ø le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte; soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
Ø le unità immobiliari concesse in uso gratuito a seguito di regolare contratto registrato ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti)