(Delibera n. 18/23.2.2006)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI A VALERE PER L’ANNO 2006
Sentito l’Assessore alle Finanze che illustra il provvedimento da trattare;
Visto l’art. 48 del D .Lgs 267/2000 istitutivo del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in materia di competenze della Giunta Comunale;
Richiamato l’art. 42 comma 2 lettera f) del succitato decreto legislativo che esclude dalle competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi demandando implicitamente la stessa alla Giunta Comunale;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 32 del 26.03.1999 e successive modificazioni con la quale si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Considerato l’art. 30 comma 14 della L. 448/99 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali quello contestuale alla data di approvazione del Bilancio;
Constatato che ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del succitato Testo Unico gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Richiamato l’art. 1, comma 155, della Legge n. 266/05 (Legge Finanziaria 2006), che prevede il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2006;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
Visto il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504, Titolo I, Capo I, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Richiamata la deliberazione n. 44 della Giunta Comunale del 17.03.2005 ad oggetto “ Determinazione aliquote e detrazione sugli immobili a valere per l’anno 2005”
Considerato confermare anche per l’anno 2006 le aliquote e detrazione approvate nel 2005 con la deliberazione testé richiamata;
Preso atto che la previsione di entrata per l’anno 2006 può essere ragionevolmente stimata in € 6.500.000 così come previsto nel bilancio di previsione 2006;
Dato atto che con nota Protocollo. n. 10/8556/93 Rep. X del 16.02.1993 l’Intendenza di Finanza di Genova ha precisato che la deliberazione che stabilisce l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze;
Tenuto conto che le delibere concernenti i regolamenti, le aliquote e le tariffe avranno effetto retroattivo decorrente dall’1.1.2006, ancorché adottate entro il 31.03.2006, in attuazione del comma 16 articolo 53 della Legge 23.12.2000, n.388 ( comma sostituito con Legge 28.12.2001 n.448 articolo 27 comma 8);
Richiamata la Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003 la quale dispone che, i comuni dovranno trasmettere, direttamente al Dipartimento per le politiche fiscali la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquota I.C.I. adottate per l’anno in corso;
Preso atto della modalità d’invio stabilite nella circolare sopra citata;
Considerato pertanto che la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazione per l’anno 2006 dovrà essere trasmessa unitamente alla richiesta di pubblicazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica : dpf.federalismofiscale@finanze.it;
Ritenuto mantenere in forza del combinato disposto dall’articolo 8 del D. Lgs. 504/92 sostituito dall’articolo. 3 comma 55 della L. 662/96 e dall’articolo 3 del D.L. 50/97 convertito dalla L. 122/97 stabilire che: “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente, si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione…”;
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000
- Visto il parere favorevole del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sotto il profilo contabile, conservati gli atti;
Con voti unanimi dei presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di applicare, in attuazione dell’art. 1, comma 155, della Legge n. 266/05 per l’anno 2006, per le ragioni espresse in premessa, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, nelle misure sotto indicate:
7,0 per mille aliquota ordinaria;
4,75 per mille aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune;
6.00 per mille per le sole unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto ivi residente;
6,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4 direttamente gestite dal titolare o locate con contratto registrato;
5,75 per mille per le unità immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno 9 (nove) mesi;
2) di stabilire, a valere per l’anno 2006, ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 del Decreto Legislativo 504/1992 sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 662/1996 e dall’art. 3 del Decreto Legge 50/1997 convertito nella Legge 122/1997, che coloro che abbiano redditi complessivi ai fini IRPEF (riferiti all’anno 2005), nonché altri redditi di qualsiasi natura compresi quelli non soggetti a dichiarazione, pari ad € 6.473,79 se il nucleo è monofamiliare e di € 8.800,85 se il nucleo familiare è composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell’imposta ICI sulla sola abitazione principale, escluse pertanto le pertinenze, e che i redditi prima citati siano elevati di € 1.291,15 per ogni componente familiare in più, fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo residente sia pari a € 103,29;
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (immobile appartenente alla cat. A) , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
4) di stabilire che l’istanza prodotta dal richiedente, conditio sine qua non, (auto certificazione con allegata fotocopia carta d’identità in corso di validità) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili debba essere presentata per l’anno 2006 entro e non oltre il termine di versamento dell’imposta a saldo solo da coloro i quali abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata e presentata in precedenza o che per la prima volta fruiscano di tale agevolazione;
5) di sancire, al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per l’anno 2006 dell’agevolazione prevista sull’abitazione principale in base ai redditi minimi come stabiliti dal punto 2 del presente dispositivo, dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione (con allegata fotocopia carta d’identità in corso di validità), conditio sine qua non, e copia dichiarazione redditi o, se non obbligati alla dichiarazione, il certificato unico dei redditi (CUD) relativi all’anno 2005 entro e non oltre il termine per il versamento dell’imposta;
6) di disporre la presentazione di autocertificazione (con allegata fotocopia carta d’identità in corso di validità ) per tutti coloro che, abbiano immobili locati con contratti registrati a soggetti residenti nel Comune, specificando dettagliatamente gli estremi identificativi dell’immobile e le generalità del locatario: detta istanza dovrà essere presentata, per l’anno 2006 entro e non oltre il termine di versamento a saldo dell’imposta, solo da coloro i quali abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata e presentata in precedenza o che per la prima volta fruiscano di tale agevolazione;
7) di disporre la presentazione di autocertificazione (con allegata fotocopia carta d’identità in corso di validità) per tutti coloro che, abbiano unità immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4 direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno specificando dettagliatamente gli estremi identificativi dell’immobile e le generalità del locatario: detta istanza dovrà essere presentata per l’anno 2006 entro e non oltre il termine di versamento a saldo dell’imposta solo da coloro i quali abbiano una situazione, variata rispetto a quella dichiarata e presentata in precedenza o che per la prima volta fruiscano di tale agevolazione;
8) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti della Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003 la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazione per l’anno 2006 unitamente alla richiesta di pubblicazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it
Procedutosi con votazione separata ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 7 su n. 7 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
di conferire immediata esecutività al presente atto deliberativo.