LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore delegato al Bilancio ed alle Finanze, Sig.ra Tinelli Germana;
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 concernente l’istituzione dell’ “imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 c. 1 L. 23.12.1998 n. 448, con il quale vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina I.C.I., l’aliquota, in misura unica, viene determinata dal Comune entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
CONSIDERATO che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, salvo straordinarie esigenze di bilancio o per particolari tipologie come disposto dalla vigente normativa;
VISTA la precedente deliberazione di C.C. n. 9 del 31.03.2003 ove l’aliquota veniva confermata nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale e nella misura del 6 per mille per le altre unità immobiliari;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
- di assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
di dover applicare, in questo Comune, la detta imposta nella misura del 6 per mille ordinaria e del 4 per mille per l’abitazione principale dei residenti;
CONSIDERATO che la detrazione deve essere deliberata fino ad un massimo di € 258,23 in ragione annua;
VISTO che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6 comma 1, e 8 comma 3, del D.Lgs. 504/92, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della Legge 662/96, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con le necessarie esigenze, di dover applicare, la suddetta detrazione solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29;
RITENUTO di poter quantificare, in applicazione della detta aliquota e suddetta detrazione, il presunto gettito della detta imposta per l’anno 2005, in € 712.000,00;
VISTI i riferimenti degli uffici comunali;
VISTO il combinato disposto degli artt. 42, 2° comma lettera f) ed art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed accertata la propria competenza in merito;
ASSUNTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, I° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di confermare per l’anno 2005, nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale dei residenti e del 6 per mille quella ordinaria, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;
2. di confermare, per l’anno 2005, nella misura di € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario;
3. di rimettere il presente atto al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 172, 1° comma, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente, con separata e unanime votazione espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.