PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Estratto delibera C.C. n° 9 del 03.04.2008, esecutiva il 21.04.2008

 

 

IL CONSIGLIO

 

Omissis

 

DELIBERA

 

Omissis

 

6°) che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12. 2006, n. 296, si confermano, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I. e le detrazioni per le abitazioni principali già stabilite, per l’anno 2007, con deliberazione C.C. n° 2 del 30.03.2007;

 

Omissis

DELIBERAZIONE del C.C. n° 2 in data 30.03.2007

 

Settore Finanziario: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Conferma aliquote e detrazione per l’anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

- udita l’esposizione dell’assessore delegato alle finanze e bilancio, Luigi Vassallo, in qualità di relatore;

- visto l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

- richiamata la deliberazione G.C. n° 47 del 19.02.1993, esecutiva, con la quale veniva preso atto, a decorrere dall’anno 1993, dell’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e veniva determinata nella misura del 5 per mille l’aliquota da applicarsi in questo Comune;

- visto, inoltre, l’art. 6 del sopra citato decreto, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero, in mancanza di deliberazione, confermata al 4 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n° 66/1989 e dell’art. 6 del D.L. n° 440/1992;

- visto quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n° 662,

- preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

- visto il Decreto 30 novembre 2006 del Ministero dell’Interno che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio al 31.03.2007;

- reso noto che per l’anno 2004, con G.C. n° 18/08.04.2004, e confermate per gli anni 2005 e 2006 rispettivamente con G.C. n° 21/24.03.2005 e G.C. n° 29/23.03.2006, erano state stabilite le seguenti aliquote:

· aliquota ordinaria 7,0 per mille

· aliquota per l’ abitazione principale del 6,0 per mille con € 113,62 di detrazione

· aliquota per le unità immobiliari in uso gratuito a parenti, come stabilito dall’art. 10 del vigente Regolamento in materia, del 6,0 per mille senza detrazione;

- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2007 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, si rende necessario confermare le aliquote e la detrazione già stabilite per l’anno 2006 il seguente prospetto:

 

 

 

 

Aliquote

Detrazione

- Aliquota ordinaria

7,0 per mille

----

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia)

 

6,0 per mille

 

113,62

- Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia)

 

6,0 per mille

 

0,00

 

- preso atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n° 504/1992, con G.C. n° 32 del 02.02.1993 era stato nominato il Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta;

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- su proposta del relatore;

- visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)”, approvato con C.C. n° 10 del 25.02.2000, come modificato ed integrato con C.C. n° 4 del 17.04.2003;

 - visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni;

- visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n° 342;

- visto l’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n° 388;

- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- vista la legge 28 dicembre 2001, n° 448;

- vista la legge 30 dicembre 2004, n° 311;

- vista la legge 27 dicembre 2006, n° 296;

- con voti 10 favorevoli espressi in forma palese, essendo 12 i consiglieri presenti, di cui 10 votanti e due astenuti (Tassano e Tovo):

 

DELIBERA

 

1°) di confermare, per l’anno 2007 l’aliquota e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relative all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l’aliquota ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:

 

 

 

Aliquote

Detrazione

- Aliquota ordinaria

7,0 per mille

----

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia)

 

6,0 per mille

 

113,62

- Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia)

 

6,0 per mille

 

0,00

 

 

Omissis