DELIBERAZIONE G.C. N° 29 DEL 23.03.2006
Settore Finanziario: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Conferma aliquote e detrazione per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
- udita l’esposizione dell’assessore delegato alle finanze e bilancio, Luigi Vassallo, in qualità di relatore;
- visto l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
- richiamata la deliberazione G.C. n° 47 del 19.02.1993, esecutiva, con la quale veniva preso atto, a decorrere dall’anno 1993, dell’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e veniva determinata nella misura del 5 per mille l’aliquota da applicarsi in questo Comune;
- visto, inoltre, l’art. 6 del sopra citato decreto, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero, in mancanza di deliberazione, confermata al 4 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n° 66/1989 e dell’art. 6 del D.L. n° 440/1992, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo;
- visto quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n° 662,
- preso atto che l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448 ha unificato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali;
- reso noto l’art. 1, comma 155, della legge 23 dicembre 2005, n° 266 ha differito tale termine al 31.03.2006;
- precisato che con G.C. n° 245/28.10.1993, modificata dalla successiva G.C. n° 51/23.02.1994 era stata stabilita nella misura del 5,7 per mille l’aliquota per l’anno 1994, confermata anche per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 con G.C. n° 295/28.10.1994, G.C. n° 313/19.10.1995; G.C. n° 34/05.02.1997 e G.C. n° 8/04.06.1998;
- reso noto che per l’anno 1999, con C.C. n° 3/11.03.1999 era stata stabilita l’aliquota ordinaria del 6 per mille e l’aliquota del 5,7 per mille per le abitazioni principali con aumento della detrazione a lire 220.000 (€ 113,62), con fermate anche per l’anno 2000 con C.C. n° 8/25.02.2000 e per l’anno 2001 con G.C. n° 13/22.02.2001;
- reso noto che per l’anno 2002, con G.C. n° 5/14.02.2002 era stata stabilita l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille e l’aliquota del 5,7 per mille per le abitazioni principali con € 113,62 di detrazione;
- reso noto che per l’anno 2003, con G.C. n° 18/17.04.2003 erano state stabilite le seguenti aliquote:
· aliquota ordinaria 6,5 per mille
· aliquota per l’ abitazione principale del 5,7 per mille con € 113,62 di detrazione
· aliquota per le unità immobiliari in uso gratuito a parenti, come stabilito dall’art. 10 del vigente Regolamento in materia, del 5,7 per mille senza detrazione;
- reso noto che per l’anno 2004, con G.C. n° 18/08.04.2004 erano state stabilite le seguenti aliquote, confermate anche per l’anno 2005 con G.C. n° 21/24.03.2005:
· aliquota ordinaria 7,0 per mille
· aliquota per l’ abitazione principale del 6,0 per mille con € 113,62 di detrazione
· aliquota per le unità immobiliari in uso gratuito a parenti, come stabilito dall’art. 10 del vigente Regolamento in materia, del 6,0 per mille senza detrazione;
- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, si rende necessario confermare le aliquote e la detrazione già stabilite per l’anno 2005 il seguente prospetto:
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Aliquote |
Detrazione € |
- Aliquota ordinaria |
7,0 per mille |
---- |
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia) |
6,0 per mille |
113,62 |
- Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia) |
6,0 per mille |
0,00 |
- preso atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n° 504/1992, con G.C. n° 32 del 02.02.1993 era stato nominato il Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- su proposta del relatore;
- visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)”, approvato con C.C. n° 10 del 25.02.2000, come modificato ed integrato con C.C. n° 4 del 17.04.2003;
- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legge 31 dicembre 1996, n° 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n° 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n° 342;
- visto l’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n° 388;
- visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n° 213, come modificato ed integrato con decreto legislativo 15 giugno 1999, n° 206;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- vista la legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- vista la legge 30 dicembre 2004, n° 311;
- vista la legge 23 dicembre 2005, n° 266;
- con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1°) di confermare, per l’anno 2006 l’aliquota e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relative all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l’aliquota ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:
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Aliquote |
Detrazione € |
- Aliquota ordinaria |
7,0 per mille |
---- |
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia) |
6,0 per mille |
113,62 |
- Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti (come stabilito dall’art. 10 del Regolamento comunale in materia) |
6,0 per mille |
0,00 |
2°) di stimare, in base alle proiezioni ricavate dalle riscossioni relative all’anno 2006, il gettito complessivo dell’imposta in € 1.140.000,00;
3°) di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione, per gli adempimenti di competenza;
4°) di introitare l’entrata derivante al cap. 160 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;
5°) di demandare al Settore proponente gli incombenti di competenza connessi con l’adozione del presente provvedimento.
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