ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2008
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/02/2008 SONO STATE DELIBERATE, PER L’ANNO 2008 LE SEGUENTI ALIQUOTE PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DELIBERA
di fissare per l’anno 2008, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote per l’applicazione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI istituita con D. Lgs. 30/12/92 n. 504 nelle misure sotto indicate:
1) 7,00 ( sette) per mille ALIQUOTA ORDINARIA VALIDA NELLA GENERALITA’ DELLE FATTISPECIE IMPOSITIVE CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUANTO SPECIFICATO AI SEGUENTI PUNTI 2) e 3);
2) 4,00 ( quattro ) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA:
q per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed equiparata, così come definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con le seguenti detrazioni di imposta:
- 186,00 Euro per le unità direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- 186,00 Euro per le abitazioni di proprietà di Ipab (ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) concesse in locazione, con contratto registrato a residenti in tali abitazioni.
- 186,00 Euro per le unità concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi abbiano stabilito la propria residenza, qualora di detta detrazione non abbia già goduto completamente un contitolare: diversamente il diritto alla detrazione rimane sino a concorrenza dell’importo totale della detrazione;
- 186,00 Euro per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
q per le pertinenze, ( n. 1 locale ad uso cantina – soffitta e n. 1 locale ad uso box o posto auto), direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale; l’estensione dell’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione contenente tutti gli elementi indispensabili all’identificazione delle pertinenze stesse, da presentarsi entro il 31 dicembre. La detrazione spetta per l’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha avuto capienza nella tassazione dell’abitazione principale. Tale agevolazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ma non si estende alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, né alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado e collaterali di secondo, né alle unità locate, né alle abitazioni di proprietà di Ipab ( ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona).
q per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo ( tale fattispecie non dà diritto alla detrazione di 186,00 Euro).
3) 5,4 ( cinquevirgolaquattro ) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA