Servizio: TRIBUTI
Area: 2’ RISORSE
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 2 DEL 5.03.2007
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER ANNO 2007
Il Responsabile del Servizio ll Sindaco/L’Assessore proponente
F.to Giuseppe Bacigalupo F.to Rag. Costa Giovanni
Approvata con delibera N° 4 del 20.03.2007
Immediatamente eseguibile [ X ] SI [ ] NO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 21.12.2005 , esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2006, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni, cosi come seguono:
a) 7,0 ( sette) per mille ALIQUOTA ORDINARIA, valida nella generalità delle fattispecie impositive con la sola esclusione di quanto specificato ai seguenti punti B) e C) ;
b) 4,0 ( quattro) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA
- a favore dell’abitazione principale ed equiparate cosi come definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con le seguenti detrazioni d’imposta:
- € 186,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- € 186,00 per le abitazioni di proprietà di Ipab ( ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla persona ) , concesse in locazione, con contratto registrato a residenti in tali abitazioni;
- € 186,00, per le unità concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado ove gli stessi abbiano stabilito la propria residenza, qualora di detta detrazione non abbia già goduto completamente un contitolare: diversamente il diritto alla detrazione rimane sino alla concorrenza dell’importo totale della detrazione;
- € 186,00 per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a favore delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo ( tale fattispecie non dà diritto alla detrazione di € 186,00)
c) 5,4 ( cinquevirgolaquattro) per mille ALIQUOTA RIDOTTA
a favore delle abitazioni ove comunque risulti anagraficamente un residente,
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dallo 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.c.i. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il Titolo I, Capo I del D.lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’" Imposta comunale sugli Immobili" ;
VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23/12/1996 n. 662;
VISTO l’art. 58, commi 2,3 e 4 del D.Lgs.15/12/1997, n. 449;
VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9/12/1998 n. 431;
VISTO l’art. 30, commi 11,12 e 13, della legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 74 della legge 21/11/2000 n. 342;
VISTO
- il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2006;
- le aliquote nonché le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2007, come dterminate per l’anno 2006;
- il gettito presunto, in applicazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, in condizioni ragionevoli, i vari servizi d’istituto, considerato che l’Amministrazione Comunale per l’anno 2007 intende mantenere il grado attuale di erogazione del servizio pubblico per lo sviluppo della comunità e, ove possibile, intende finanziarne di nuovi a fronte di bisogni crescenti;
- continuare a seguire una politica diretta ad agevolare e incentivare la locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, considerata la persistente difficoltà a reperire in questo Comune tra le offerte del mercato degli affitti, immobili con tale destinazione d’uso, e applicare quindi un’aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazioni principale e una diversa aliquota per gli alloggi non locati ( intendendosi per tali anche quelli posseduti in aggiunta della abitazione principale locate a soggetti non residenti nel comune, o tenuti a disposizione da non residenti e comunque abitazioni a qualsiasi titolo possedute, per le quali non sia in corso contratto di locazione come innanzi specificato o comodato a parenti in linea diretta fino al primo grado e collaterali di secondo grado che l’utilizzino come abitazione di residenza o che comunque non siano a disposizione di soggetti ivi residenti);
- assicurare l’equilibrio del Bilancio 2007;
- esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2 comma 4, della legge 9/12/1998, n. 431;
di poter determinare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché le detrazioni d’imposta nelle misure proposte:
a) 7,0 ( sette) per mille ALIQUOTA ORDINARIA, valida nella generalità delle fattispecie impositive con la sola esclusione di quanto specificato ai seguenti punti B) e C) ;
b) 4,0 ( quattro) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA
- a favore dell’abitazione principale ed equiparate cosi come definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con le seguenti detrazioni d’imposta:
- € 186,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- € 186,00 per le abitazioni di proprietà di Ipab ( ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla persona ) , concesse in locazione, con contratto registrato a residenti in tali abitazioni;
- € 186,00, per le unità concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado ove gli stessi abbiano stabilito la propria residenza, qualora di detta detrazione non abbia già goduto completamente un contitolare: diversamente il diritto alla detrazione rimane sino alla concorrenza dell’importo totale della detrazione;
- € 186,00 per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a favore delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo ( tale fattispecie non dà diritto alla detrazione di € 186,00)
c) 5,4 ( cinquevirgolaquattro) per mille ALIQUOTA RIDOTTA
a favore delle abitazioni ove comunque risulti anagraficamente un residente,
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita
"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
VISTO il titolo 1 capo 1 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504 concernente l’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.);
VISTO l’articolo 3 comma 53 della legge 23/12/96 n. 662 che ha sostituito l’articolo 6 del citato D.Lgs. 504;
VISTO pure il comma 56 del predetto art. 3 che prevede la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata;
VISTA la legge 27/12/2006 n, 296
VISTO il D.lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il Regolamento in materia d’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 27.12.2000 ed in particolare l’art.4;
DELIBERA
- DI FISSARE per l’anno 2007 per le ragioni esposte in premessa le aliquote per l’applicazione dell’IMPOSTA 1COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) istituita con D. Lgs. 30/12/92 n. 504 nelle misure sotto indicate:
a) 7,0 ( sette) per mille ALIQUOTA ORDINARIA, valida nella generalità delle fattispecie impositive con la sola esclusione di quanto specificato ai seguenti punti B) e C) ;
b) 4,0 ( quattro) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA
- ) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate cosi come definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con le seguenti detrazioni d’imposta:
- € 186,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- € 186,00 per le abitazioni di proprietà di Ipab ( ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla persona ) , concesse in locazione, con contratto registrato a residenti in tali abitazioni;
- € 186,00, per le unità concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado ove gli stessi abbiano stabilito la propria residenza, qualora di detta detrazione non abbia già goduto completamente un contitolare: diversamente il diritto alla detrazione rimane sino alla concorrenza dell’importo totale della detrazione;
- € 186,00 per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo ( tale fattispecie non dà diritto alla detrazione di € 186,00)
c) 5,4 ( cinquevirgolaquattro) per mille ALIQUOTA RIDOTTA
per le abitazioni ove comunque risulti anagraficamente un residente,
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4’ comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
PARERI
Il Dirigente/ Funzionario incaricato di P.O. dell’Area 2’ Risorse Funzionario Responsabile Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. _2__ in data 05.03.2007 del Servizio TRIBUTI che precede, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
Alla presente sono uniti n. ____________ intercalari e n. _________ allegati per complessive n. ___________ facciate utili.
Data 05.03.2007
Il Dirigente /Il Funzionario inc. di P.O.
( Dott. Antonio Manfredi)
Il Responsabile dell’Area 2’ Risorse in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. _______ in data _________ del Servizio Tributi che precede, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE/ CONTRARIO ,per quanto di competenza.
Data ____________
Il Dirigente /Funzionario inc. di P.O.
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Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/
[ ] La proposta non assume rilevanza ai fini dell’espressione del parere di regolarità contabile.
Data 05.03.2007 Il Dirigente Responsabile
F.to Dott. Antonio Manfredi