APPROVATA CON ATTO N. 392 DEL 28/12/2004
Area: 2’ RISORSE
Servizio: TRIBUTI
PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 57 del 24.12.2004
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER ANNO 2005
Il Responsabile del Servizio l Sindaco/L’Assessore proponente
GIUSEPPE BACIGALUPO MARSANO DOTT.CLAUDIO.
Immediatamente eseguibile [ X ] SI [ ] NO
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
l’art. 149 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;VISTO il titolo 1 capo 1 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504 concernente l’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.);
VISTO l’articolo 3 comma 53 della legge 23/12/96 n. 662 che ha sostituito l’articolo 6 del citato D.Lgs. 504;
VISTO il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che esclude la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi e dell’art. 48, comma 2, che prevede la Competenza della Giunta Comunale per gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art, 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo e prevede la possibilità di differire tale termine con decreto del Ministro dell’Interno;
VISTO altresì il comma 55 dell’art. 3 della già citata L. 662/96 che ha sostituito l’art. 8 del cennato D. Lgs. 504/92 per cui l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e fissa in L. 200.000 (€ 103,29)la detrazione dell’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e che per l’abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
RICHIAMATO il comma 3 del citato art. 8 L. 504/92 per cui a decorrere dall’anno di imposta 1997 con la deliberazione di fissazione delle aliquote l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo di L. 200.000( € 103,29) sopraindicato può essere elevato fino a lire 500.000 ( € 258,23) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che ai sensi dell’art. 3 L. 122/97 la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente dalle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale. Le agevolazioni richiamate si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;
VISTO pure il comma 56 del predetto art. 3 che prevede la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata;
RICHIAMATA la circolare 96/E del 4/4/ 97;
RICHIAMATO il D. Lgs. 446/97 e in particolare il comma 3 dell’art. 58 per cui: "Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all’art. 8 comma 3 D. Lgs. 504/92 come sostituito dall’art. 3 comma 55 della L. 662/96 può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 ( € 258,23 ) e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente";
VISTO il Regolamento in materia d’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 27.12.2000 ed in particolare l’art.4;
RITENUTO appropriato in base al quadro normativo continuare a seguire una politica diretta ad agevolare e incentivare la locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, considerata la persistente difficoltà a reperire in questo Comune tra le offerte del mercato degli affitti, immobili con tale destinazione d’uso, e applicare quindi un’aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazioni principale e una diversa aliquota per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli posseduti in aggiunta della abitazione principale locate a soggetti non residenti nel comune, o tenuti a disposizione da non residenti e comunque abitazioni a qualsiasi titolo possedute, per le quali non sia in corso contratto di locazione come innanzi specificato o comodato a parenti in linea diretta fino al primo grado e collaterali di secondo grado l’utilizzino come abitazione di residenza o che comunque non siano a disposizione di soggetti ivi residenti;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale per l’anno 2005 intende mantenere il grado attuale di erogazione del servizio pubblico per lo sviluppo della comunità e, ove possibile, intende finanziarne di nuovi a fronte di bisogni crescenti, anche nelle more di minori risorse attribuite dalla Legge Finanziaria 2005;
RITENUTO pertanto di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi di istituto e conseguentemente garantire il pareggio del bilancio 2005:
a) 7,0 ( sette) per mille ALIQUOTA ORDINARIA, valida nella generalità delle fattispecie impositive con la sola esclusione di quanto specificatoi ai seguenti punti b) e C);
b) 4,0 ( quattro) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA a favore dell’abitazione principale ed equiparate, cosi come definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con le seguenti detrazioni d’imposta:
€ 186,00, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
€ 186,00, per le abitazioni di proprietà di Ipab ( ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla persona ) , concesse in locazione, con contratto registrato a residenti in tali abitazioni;
€ 186,00, per le abitazioni regolarmente assegnate dall’ istituto autonomo case popolari;
€ 186,00, per le unità concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado ove gli stessi abbiano stabilito la propria residenza, qualora di detta detrazione non abbia già goduto completamente un contitolare: diversamente il diritto alla detrazione rimane sino alla concorrenza dell’importo totale della detrazione;
€ 186,00 per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
C) 5,4 ( CINQUEVIRGOLAQUATTRO) per mille ALIQUOTA RIDOTTA, per le abitazioni ove comunque risulti anagraficamente un residente
RITENUTO poter quantificare per l’anno 2005 in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati ICI in possesso dell’ufficio con applicazione di dette aliquote in complessive € 6.800.000 il presente gettito dell’imposta di cui trattasi;
DELIBERA
a) 7,0 ( sette) per mille ALIQUOTA ORDINARIA, valida nella generalità delle fattispecie impositive con la sola esclusione di quanto specificato ai seguenti punti B) e C) ;
b) 4,0 ( quattro) per mille, ALIQUOTA RIDOTTA a favore dell’abitazione principale ed equiparate cosi come definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con le seguenti detrazioni d’imposta:
€ 186,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
€ 186,00 per le abitazioni di proprietà di Ipab ( ora anche Aziende Pubbliche di Servizi alla persona ) , concesse in locazione, con contratto registrato a residenti in tali abitazioni;
€ 186,00 per le abitazioni regolarmente assegnati da istituto autonomo case popolari;
€ 186,00, per le unità concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado ove gli stessi abbiano stabilito la propria residenza, qualora di detta detrazione non abbia già goduto completamente un contitolare: diversamente il diritto alla detrazione rimane sino alla concorrenza dell’importo totale della detrazione;
€ 186,00 per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) 5,4 ( cinquevirgolaquattro) per mille ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni ove comunque risulti anagraficamente un residente,
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4’ comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
PARERI
Il Funzionario incaricato di P.O. dell’Area 2’ Risorse Funzionario Responsabile Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. _57______ in data 24.12.2004 del Servizio TRIBUTI che precede, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
Alla presente sono uniti n. ___///_________ intercalari e n. _____///____ allegati per complessive n. ____5
_ facciate utili.
Data 24.12.2004
Il Dirigente /Il Funzionario inc. di P.O.
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Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO_____________________________[ ] La proposta non assume rilevanza ai fini dell’espressione del parere di regolarità contabile.
Data _______________ Il Dirigente Responsabile
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