COMUNE DI RONCO SCRIVIA
PROVINCIA DI GENOVA
Si informano i contribuenti ICI che, anche per quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di gestire direttamente il servizio relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili, mediante collaborazione con Poste Italiane S.p.a.
Pertanto, preme ricordare che:
Con D.L. N. 93 del 27/05/2008 e’ esonerata dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con un limite massimo di n. 3 pertinenze cosi’ come disciplina il regolamento comunale (indipendentemente cantine,soffitte.box). Fanno eccezione le unita’ immobiliari accatastate nelle categorie A1 – A8 e A9.
· i VERSAMENTI dovranno essere effettuati entro il 16 Giugno 2011 (acconto), entro il 16 Dicembre 2011 (saldo) mediante:
- versamento sul c/c/p n. 7 0 6 2 9 5 9 7 intestato a COMUNE DI RONCO SCRIVIA – SERVIZIO ICI
- oppure tramite versamento con F24;
· per le COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI, è l’obbligo del contribuente presentarle al Comune ogni trasferimento o modificazione di immobili. La comunicazione , deve essere fatta obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di variazione (che può essere congiunta per tutti i contitolari), e redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune.
In allegato alla presente sono inseriti n. 3 Bollettini ICI (Acconto, Saldo ed eventuale bollettino per rata unica) da utilizzare per il versamento su c/c/p
Altresì , l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla determinazione delle seguenti aliquote per l’anno 2011:
· UN ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 6,8 (sei virgola otto) per mille;
· UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1 – A8 e A9 adibite ad abitazione principale oltre le relative pertinenze ;
· UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,6 (cinque virgola sei) per mille relativa a unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta e collaterale ( non è ammessa per i coniugi che non risultino essere legalmente separati e/o divorziati) che la occupano quale loro abitazione principale come previsto dall’art.5 del Regolamento I.C.I. ;
· UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 (due) per mille relativa a unità immobiliari di interesse artistico ed architettonico vincolati, nonché quelle localizzate nelle zone “A” di interesse storico – ambientale, sulle quali vengano realizzati interventi finalizzati al recupero edilizio.
· UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 (due) per mille relativa a unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C3,D1,D7, di proprietà e/o locate per l’insediamento di nuove attività nel territorio comunale.
· UN ALIQUOTA NELLA MISURA 7 ( sette) per mille per le unità immobiliari destinate alla residenza , non locate (non occupate) da oltre due anni;
· LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:
o DETRAZIONE ORDINARIA di 120 €, accatastate nelle categorie A1 – A8 e A9 che non è applicata agli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in comodato;
o DETRAZIONE di 150,00 €, accatastate nelle categorie A1 – A8 e A9 come disciplinata dal regolamento comunale.
Resta inteso che i soggetti interessati alle agevolazioni devono presentare al Comune, pena l’inammissibilità , apposita certificazione attestante i requisiti sopra richiesti.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune, nelle giornate del MARTEDI dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e del GIOVEDI dalle ore 14,00 alleore16,30
oppure al numero telefonico 0109659024 – fax 0109356343 e-mail tributi@comune.roncoscrivia.ge.it
f.to IL SINDACO
(Simone FRANCESCHI)