COMUNE DI RONCO SCRIVIA
PROVINCIA DI GENOVA
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
D E L I B E R A
1. Per l’anno 2007 le aliquote ICI vengono determinate nel modo seguente:
1. UN ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 6,8 per mille
2. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,00 per mille a favore delle
persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari in cui hanno la residenza anagrafica
ed adibite ad abitazione principale oltre le relative pertinenze.
3. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,00 per mille relativa a unità
immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
4. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,6 per mille relativa a unità
immobiliari possedute a titolo di proprietà concesse dal possessore in uso gratuito a parenti
fino al 2° grado in linea retta e collaterale , che la occupano quale loro abitazione principale
come previsto dall’art.5 del Regolamento Comunale sull’Imposta Comunale per gli
Immobili, approvato con D.C.C. n.5 del 7 Marzo 2001e s.m.i;
5. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 per mille relativa a unità
Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N.
6Adunanza del
15.03.2007immobiliari di interesse artistico ed architettonico vincolati, nonché quelle localizzate nelle
zone “A” di interesse storico – ambientale, così come individuate dal P.R.G. approvato con
D.G.R. n. 123 del 10.09.2004, ovvero immobili edificati precedentemente all’anno 1942 e,
sulle quali vengano realizzati interventi finalizzati al recupero edilizio. Gli interventi
dovranno riguardare - con esclusione di quelli che comportano il mutamento della
destinazione d’uso e delle coperture - facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore,
idrico sanitario, riscaldamento , eventualmente anche in forma condominiale. L’
agevolazione, che potrà essere concessa mediante la presentazione dell’idoneo titolo
abilitativo all’esecuzione delle opere (permesso di costruire e/o dichiarazione di inizio
attività), decorre dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Tributi e avrà durata di
tre anni.
6. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 per mille relativa a unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C3,D1,D7, di proprietà e/o
locate per l’insediamento di nuove attività nel territorio comunale. L’ agevolazione decorre
dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà durata di tre
anni. Non sarà concessa la ripetitività dell’agevolazione, che decade automaticamente in caso
di vendita e/o cambio della locazione.
7. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 per mille relativa a unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C3,D1,D7, di proprietà e/o
locate per l’insediamento di nuove attività nel territorio comunale. L’ agevolazione decorre
dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà durata di tre
anni. Non sarà concessa la ripetitività dell’agevolazione, che decade automaticamente in caso
di vendita e/o cambio della locazione.
8. UN ALIQUOTA NELLA MISURA 7 per mille per le unità immobiliari destinate alla
residenza , non locate (non occupate) da oltre due anni.
9. LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE di cui all’art. 8, comma 2 del
D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662 è stabilita
in:
DETRAZIONE ORDINARIA di € 120,00 che non è applicata agli immobili adibiti ad
abitazione principale non di proprietà ma concessi in comodato ;
DETRAZIONE di € 150,00, o comunque sino alla concorrenza dell’imposta dovuta, per
le seguenti categorie di soggetti passivi:
a) giovani coppie, che risultino coniugate al primo gennaio dell’anno di imposizione,
proprietarie o titolari di altro titolo reale con riferimento alla sola abitazione principale e con le
seguenti limitazioni di età: la somma dell’età dei coniugi non deve superare i 70 anni e
singolarmente ciascun coniuge non deve superare i 40 anni. I coniugi dovranno costituire un
unico nucleo familiare e non potranno usufruire della stessa agevolazione.
b) Soggetto passivo proprietario di un unico immobile adibito ad abitazione principale nel cui
nucleo familiare siano presenti quali conviventi una o più persone diversamente abili, con
invalidità non inferiore al 70%,o affetti da situazione di handicap in situazione di gravità ai sensi
dell’art.3 comma 3 della legge 104/92, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo.