COMUNE DI RONCO SCRIVIA

PROVINCIA DI GENOVA

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

D E L I B E R A

1. Per l’anno 2007 le aliquote ICI vengono determinate nel modo seguente:

1. UN ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 6,8 per mille

2. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,00 per mille a favore delle

persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari in cui hanno la residenza anagrafica

ed adibite ad abitazione principale oltre le relative pertinenze.

3. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,00 per mille relativa a unità

immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata.

4. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 5,6 per mille relativa a unità

immobiliari possedute a titolo di proprietà concesse dal possessore in uso gratuito a parenti

fino al 2° grado in linea retta e collaterale , che la occupano quale loro abitazione principale

come previsto dall’art.5 del Regolamento Comunale sull’Imposta Comunale per gli

Immobili, approvato con D.C.C. n.5 del 7 Marzo 2001e s.m.i;

5. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 per mille relativa a unità

Verbale di deliberazione

del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 6

Adunanza del 15.03.2007

immobiliari di interesse artistico ed architettonico vincolati, nonché quelle localizzate nelle

zone “A” di interesse storico – ambientale, così come individuate dal P.R.G. approvato con

D.G.R. n. 123 del 10.09.2004, ovvero immobili edificati precedentemente all’anno 1942 e,

sulle quali vengano realizzati interventi finalizzati al recupero edilizio. Gli interventi

dovranno riguardare - con esclusione di quelli che comportano il mutamento della

destinazione d’uso e delle coperture - facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore,

idrico sanitario, riscaldamento , eventualmente anche in forma condominiale. L’

agevolazione, che potrà essere concessa mediante la presentazione dell’idoneo titolo

abilitativo all’esecuzione delle opere (permesso di costruire e/o dichiarazione di inizio

attività), decorre dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Tributi e avrà durata di

tre anni.

6. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 per mille relativa a unità

immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C3,D1,D7, di proprietà e/o

locate per l’insediamento di nuove attività nel territorio comunale. L’ agevolazione decorre

dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà durata di tre

anni. Non sarà concessa la ripetitività dell’agevolazione, che decade automaticamente in caso

di vendita e/o cambio della locazione.

7. UN ALIQUOTA AGEVOLATA NELLA MISURA DEL 2 per mille relativa a unità

immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C3,D1,D7, di proprietà e/o

locate per l’insediamento di nuove attività nel territorio comunale. L’ agevolazione decorre

dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà durata di tre

anni. Non sarà concessa la ripetitività dell’agevolazione, che decade automaticamente in caso

di vendita e/o cambio della locazione.

8. UN ALIQUOTA NELLA MISURA 7 per mille per le unità immobiliari destinate alla

residenza , non locate (non occupate) da oltre due anni.

9. LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE di cui all’art. 8, comma 2 del

D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662 è stabilita

in:

 DETRAZIONE ORDINARIA di € 120,00 che non è applicata agli immobili adibiti ad

abitazione principale non di proprietà ma concessi in comodato ;

 DETRAZIONE di € 150,00, o comunque sino alla concorrenza dell’imposta dovuta, per

le seguenti categorie di soggetti passivi:

a) giovani coppie, che risultino coniugate al primo gennaio dell’anno di imposizione,

proprietarie o titolari di altro titolo reale con riferimento alla sola abitazione principale e con le

seguenti limitazioni di età: la somma dell’età dei coniugi non deve superare i 70 anni e

singolarmente ciascun coniuge non deve superare i 40 anni. I coniugi dovranno costituire un

unico nucleo familiare e non potranno usufruire della stessa agevolazione.

b) Soggetto passivo proprietario di un unico immobile adibito ad abitazione principale nel cui

nucleo familiare siano presenti quali conviventi una o più persone diversamente abili, con

invalidità non inferiore al 70%,o affetti da situazione di handicap in situazione di gravità ai sensi

dell’art.3 comma 3 della legge 104/92, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti

strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo.