PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73   DEL 22/12/2009

 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote I.C.I. e delle relative detrazioni per l’anno 2010.

 

(ESTRATTO)

 

 

ALIQUOTE (art. 6 D.lgs 30/12/1992 n. 504):

 

·        4,50 per mille, da applicarsi a:

 

a)  unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazioni principali da soggetti residenti anagraficamente (prima casa) e relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7);

 

b)  unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9   e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che hanno trasferito permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o di assistenza sanitaria, a condizione che le stesse non risultino utilizzate;

 

c)  unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che la legge obbliga a risie­dere in altro comune per ragioni di servizio, sempre ché negli immobili risultino residenti i familiari dei possessori;

 

d)  unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "A" e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato d’uso.

 

 

·        4,65 per mille, da applicarsi a:

 

a)  unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9   e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in uso gratuito, formalmente dichiarato,  a parenti in linea retta di primo grado (ascendente o discendente ai sensi del codice civile) che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;

 

b)  tutte le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "A" (ad eccezione cat. A10) e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in locazione o in comodato gratuito con contratti registrati, stipulati con soggetti ivi residenti anagraficamente;

 

 

·        5,50 per mille, ALIQUOTA ORDINARIA, da applicarsi a:

 

 

a)     unità immobiliari di categoria D (esclusi posti barca nel porto turistico);

 

b)     unità immobiliari di categoria  C2, C6 e C7, non pertinenziali (ed oltre il numero di tre di cui alle precedenti aliquote del 4,50 e 4,65 per mille);

 

c)      unità immobiliari di categoria A10, C1 e C3 (uffici, negozi, botteghe, laboratori e similari) comunque utilizzate;

 

d)     aree fabbricabili così come definite dal piano regolatore generale, comunale, definitivamente approvato ed esecutivo (art. 2 del “regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”) e così come formalmente certificate dall’Autorità comunale competente;

 

e)     unità immobiliari insistenti su aree demaniali.

 

 

·        7,00 per mille, da applicarsi a:

 

a)     unità immobiliari di categoria “A” a disposizione (comprese seconde case);

 

b)     unità immobiliari locate o in comodato a soggetti non  residenti anagraficamente nelle stesse;

c)      posti barca nel porto turistico;

 

d)     abitazioni possedute a titolo di comproprietà da soggetti non residenti anagraficamente nelle stesse;

 

e)  unità immobiliari di cat. A10, C1 e C3 (uffici, negozi, botteghe, laboratori e similari) sfitte.

 

Sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 5,50 per mille gli immobili di categoria “A” (ad eccezione della categoria A10) assoggettabili soltanto alle aliquote del 4,50, del 4,65 o del 7,00 per mille.

 

2)    di fissare per l’anno 2010 le detrazioni di imposta di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, come segue:

 

 

DETRAZIONI DI IMPOSTA (art. 8 D.lgs 30/12/1992 n. 504):

 

a)       euro 104,00 per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9,  adibite ad abitazioni principali da soggetti residenti (prima casa) e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7) e per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti al'estero (AIRE);

 

b)      euro 104,00 per unità immobiliari  appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in uso gratuito, formalmente dichiarato,  a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;

 

c)       euro 104,00 per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che la legge obbliga a risie­dere in altro comune per ragioni di servizio, sempre ché negli immobili risultino residenti i familiari dei possessori;

 

d)      euro 104,00 per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9     e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che gli stessi non risultino locati o concessi in comodato d’uso.

 

e)       euro 104,00 per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9  e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che abbiano trasferito permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o di assistenza sanitaria, a condizione che le stesse non risultino utilizzate;

 

f)       euro 150,00 per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali da soggetti ultrasettantenni al 31 dicembre 2008,  residenti (prima casa) e titolari di relative pertinenze (nel numero massimo di tre elementi - categorie C2, C6 e C7 -), purché residenti anagraficamente e non risultanti titolari di diritti reali su altri immobili su tutto il territorio nazionale;

 

g)      euro 150,00  per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9  adibite ad abitazioni principali (comprese relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi – categorie C2, C6 e C7) da soggetti invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa - al cento per cento -, con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (indennità di accompagnamento), nonché da invalidi ultra sessantacinquenni con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore (indennità di accompagnamento) ai sensi delle normative in vigore, purché non risultanti titolari di diritti reali su altri immobili su tutto il territorio nazionale;

 

 

2)      di stabilire che, l’aliquota del 4,5 per mille, limitatamente alle casistiche di cui alle lettere b), c), d),  l’aliquota del 4,65 per mille e le relative detrazioni di imposta, limitatamente alle casistiche di cui alle lettere b), c), d), e), f), g),  potranno essere fruite subordinatamente alla presentazione  ai competenti uffici comunali di idonee e formali certificazioni o autocertificazioni probanti, da presentarsi entro la scadenza di rata del mese di dicembre 2010.