D E L I B E R A
1) di approvare le misure delle aliquote da applicarsi nell’anno 2007 per l’ “imposta comunale sugli immobili (ICI)” come segue:
4,50 per mille: PRIMA ALIQUOTA RIDOTTA, da applicarsi a:
A-unità (immobiliari adibite ad abitazioni principali da soggetti residenti anagraficamente (prima casa) e relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7);
B-unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che hanno trasferito permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o di assistenza sanitaria, a condizione che le stesse non risultino utilizzate;
4,65 per mille: SECONDA ALIQUOTA RIDOTTA da applicarsi a:
A-unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in uso gratuito, formalmente dichiarato, a parenti in linea retta di primo grado (ascendente o discendente ai sensi del codice civile) che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
B-unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in locazione o in comodato gratuito con contratti registrati, stipulati con soggetti ivi residenti anagraficamente;
5,50 per mille: ALIQUOTA ORDINARIA, da applicarsi a:
A-unità immobiliari di categoria D (esclusi posti barca nel porto turistico);
B-unità immobiliari di categoria C2, C6 e C7, non pertinenziali (oltre il numero di tre di cui alla precedente aliquota ridotta del 4,50 per mille);
C-unità immobiliari di categoria C1 e C3 (negozi, botteghe, laboratori e similari);
D-aree fabbricabili così come definite dal piano regolatore generale, comunale, definitivamente approvato ed esecutivo (art. 2 del “regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”) e così come formalmente certificate dall’Autorità comunale competente;
E-unità immobiliari insistenti su aree demaniali.
Sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 5,50 per mille gli immobili di categoria A, assoggettabili soltanto alle aliquote del 4,50, del 4,65 o del 7,00 per mille.
7,00 per mille, da applicarsi a:
A-unità immobiliari di categoria A a disposizione (comprese seconde case);
B-unità immobiliari locate o in comodato a soggetti non residenti anagraficamente nelle stesse;
C-posti barca nel porto turistico;
D-abitazioni possedute a titolo di comproprietà da soggetti non residenti anagraficamente nelle stesse;
2-di fissare per l’anno 2007 le detrazioni di imposta di cui all’art.8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 come segue:
-euro 104,00 per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali da soggetti residenti (prima casa) e relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7);
-euro 104,00 per unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in uso gratuito, formalmente dichiarato, a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
-euro 104,00 per unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che abbiano trasferito permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o di assistenza sanitaria, a condizione che le stesse non risultino utilizzate;
-euro 150,00 per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali da soggetti ultrasettantenni al 31 dicembre 2006, residenti (prima casa) e titolari di relative pertinenze (nel numero massimo di tre elementi - categorie C2, C6 e C7 -), purché residenti anagraficamente e non risultanti titolari di diritti reali su altri immobili su tutto il territorio nazionale;
-euro 150,00 per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali (comprese relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi – categorie C2, C6 e C7-) da soggetti invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa - al cento per cento -, con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (indennità di accompagnamento), nonché da invalidi ultra sessantacinquenni con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore (indennità di accompagnamento) ai sensi delle normative in vigore, purché non risultanti titolari di diritti reali su altri immobili su tutto il territorio nazionale;
3-di stabilire che le aliquote ridotte di cui al punto 1) – prima aliquota ridotta -, limitatamente alle casistiche di cui alla lettera b), e le detrazioni di cui al punto 2) – seconda aliquota ridotta -, potranno essere fruite subordinatamente alla presentazione ai competenti uffici comunali di idonee e formali certificazioni o autocertificazioni probanti, da presentarsi entro il 31 dicembre 2007.