COMUNE DI LAVAGNA

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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 24.03.2006                                                                          

 OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2006                

 (.....omissis)            

     DELIBERA

 

1)       di determinare la misura delle aliquote da applicarsi nell’anno 2006   per l’“imposta comunale sugli immobili (ICI)” come segue:

 

   4,65 per mille: ALIQUOTA RIDOTTA, da applicarsi a:

 

unità immobiliari adibite ad abitazioni principali  da  soggetti residenti anagraficamente (prima casa) e relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7);

 

unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in uso gratuito, formalmente dichiarato,  a parenti in linea retta  di primo  grado (ascendente o discendente ai sensi del codice civile) che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;

 

unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in locazione o in comodato gratuito con contratti registrati, stipulati con soggetti ivi residenti anagraficamente;

 

unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che hanno trasferito permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o di assistenza sanitaria, a condizione che le stesse non risultino utilizzate;

 

         5,50 per mille: ALIQUOTA ORDINARIA, da applicarsi a:

 

unità immobiliari di categoria D (esclusi posti barca nel porto turistico);

unità immobiliari di categoria C2, C6 e C7, non pertinenziali (oltre il numero di tre di cui alla precedente aliquota ridotta del 4,65 per mille);

 

unità immobiliari di categoria C1 e C3 (negozi, botteghe, laboratori e similari);

 

aree fabbricabili così come definite dal piano regolatore generale, comunale, definitivamente approvato ed esecutivo (art. 2 del “regolamento    per   l’ applicazione   dell’  imposta   comunale   sugli  immobili”) e così come formalmente certificate dall’Autorità comunale competente;

 

unità immobiliari insistenti su aree demaniali.

 

Sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 5,50 per mille gli immobili di categoria A, assoggettabili soltanto alle  aliquote del 4, 65 o del 7,00 per mille.

 

7,00 per mille, da applicarsi a:

 

unità immobiliari di categoria A a disposizione (comprese seconde case);

 

unità immobiliari locate o in comodato a soggetti non residenti anagraficamente nelle stesse;

 

posti barca nel porto turistico;

 

abitazioni possedute a titolo di comproprietà da soggetti non residenti anagraficamente nelle stesse;

 

2) di fissare per l’anno 2006 le detrazioni di imposta di cui all’art.8    del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 come segue:

 

euro 104,00 per unità immobiliari adibite ad abitazioni   principali da soggetti residenti (prima casa) e relative pertinenze nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7);

 

euro 104,00 per unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), concesse in uso gratuito, formalmente dichiarato, a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;

 

euro 104,00 per unità immobiliari e relative pertinenze, nel numero massimo di tre elementi (categorie C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che hanno trasferito permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o di assistenza sanitaria, a condizione che le stesse non risultino utilizzate;

 

euro 150,00 per unità immobiliari adibite ad abitazioni   principali da soggetti ultrasettantenni al 31 dicembre 2005, residenti (prima casa) e titolari di relative pertinenze (nel numero massimo di tre elementi – categorie C2, C6 e C7 -), purché residenti anagraficamente e non risultanti titolari di diritti reali su altri immobili (*);

              (*) su tutto il territorio nazionale.

3)    di stabilire che le aliquote ridotte  di cui al punto 1) e le detrazioni di  cui al punto 2) potranno essere fruite subordinatamente alla presentazione ai competenti uffici comunali di idonee e formali certificazioni o autocertificazioni probanti, da presentarsi entro il 20 dicembre 2006.

 

 

Lavagna, 22 marzo 2006