di confermare per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. al 6,8 per mille ad esclusione delle abitazioni principali per le quali si applicherà l’aliquota agevolata del 6,3 per mille, tenendo conto, per quanto riguarda le pertinenze, delle disposizioni di cui all’art. 18 Legge Finanziaria 2001 (D.L.n.388/2000) e per i fabbricati concessi in locazione con contratto regolarmente registrato (il soggetto passivo non ha diritto alla detrazione);
di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29 ;