PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                                                                              DELIBERA

 

1.      Di confermare, per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni come di seguito indicato:

 

ALIQUOTE:

-         7,00 per mille, ordinaria;

-         5,80= per mille, per l’abitazione principale del soggetto passivo nonché per le pertinenze della stessa, limitatamente alle categorie C2, C6.

 

DETRAZIONI:

viene confermato per l'anno 2008, in € 110,00= (centodieci), l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, ed il suoi familiari dimorano abitualmente.

      Le disposizioni di cui al presente capo si applicano altresì:

 

·        anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ascendente/discendente, fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza;

 

·        alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero, purché le stesse non risultino locate;

 

·        alle unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

·        agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett.a) dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

           

            RIDUZIONI:

            quelle previste dalla legge.