PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                                                                              DELIBERA

 

1.      Di confermare, per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni come di seguito indicato:

 

ALIQUOTE:

-         7,00 per mille, ordinaria;

-         5,80= per mille, per l’abitazione principale del soggetto passivo nonché per le pertinenze della stessa, limitatamente alle categorie C2, C6.

 

DETRAZIONI:

viene confermato per l'anno 2008, in € 110,00= (centodieci), l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, ed il suoi familiari dimorano abitualmente.

      Le disposizioni di cui al presente capo si applicano altresì:

 

·        anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ascendente/discendente, fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza;

 

·        alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero, purché le stesse non risultino locate;

 

·        alle unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

·        agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett.a) dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

           

            RIDUZIONI:

            quelle previste dalla legge.