Su proposta e con parere tecnico competente del Responsabile dell’Ufficio Tributi;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 64/2003, esecutiva, con la quale veniva riconfermata nella misura del 4,5 ‰ l’aliquota unica da applicarsi in questo Comune per l’anno in corso, ai sensi del D.Lgs. 504/92, e la detrazione per abitazione principale di € 103,29;
Atteso che l’aliquota dell’imposta ai sensi dell’art. 42 c. 1 1ettera h) del D.Lgs. 267/2000 è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini dell’approvazione del bilancio previsionale;
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata, ai sensi dell’art. 6 c. 2 del predetto D.Lgs. 504/92 l’aliquota viene portata automaticamente al 4 ‰;
Verificato il gettito del tributo dell’anno 2004;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei sevizi da garantire consentono di mantenere invariate aliquota e detrazione;
Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;
Vista la legge 30.12.04 n. 311;
Visto lo Statuto Comunale e Regolamenti attuativi;
Viste le leggi vigenti in materia;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente, che si allegano al presente atto;
Con voti unanimi