COMUNE DI ROSSIGLIONE
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N.
11OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER
L’ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
1. di confermare per l’anno 2007 le vigenti aliquote dell’imposta comunale sugli
immobili come segue:
•
4,9 (quattro virgola nove) per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per isoci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
•
6,1 (sei virgola uno) per mille per tutte le altre fattispecie;•
detrazione nella misura di € 110,00 (centodieci virgola zero) fino a concorrenzadell’imposta rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale
2. di dare atto delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dai seguenti articoli
del vigente Regolamento Comunale
•
art. 12 - Sono equiparate all’abitazione principale:1) “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;
2) “l’unità immobiliare, comprese le pertinenze di cui all’art. 11 bis del Regolamento I.C.I. ,
adibite ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti
di 1° grado in linea retta (genitori-figlio/a) che nella stessa stabiliscano la propria residenza
anagrafica. L’imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota
ridotta stabilita per l’abitazione principale; nel caso specifico previsto al presente comma,
Nel caso specifico previsto al presente comma, non compete la detrazione d’imposta
deliberata per l’abitazione principale.
Gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune,
contenente autocertificazione, circa la sussistenza dei presupposti, entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
Per ottenere l’agevolazione tributaria sono quindi necessari i seguenti requisiti:
-residenza anagrafica
-rapporto di parentela (1° grado linea retta);
la mancanza di uno dei sopraindicati requisiti comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione.
Sarà cura del contribuente provvedere al versamento I.C.I. tenendo conto di detta
agevolazione, che decorrerà dal messe indicato nell’istanza.
In caso di istanza presentata tardivamente, l’aliquota agevolata verrà applicata a decorrere
dal 1 gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza e non sarà possibile chiedere
rimborsi per la fattispecie di imposta segnalata.
In caso di cessazioni delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione, il
contribuente deve presentare apposita comunicazione negli stessi tempi, decorrenza e
modalità di applicazione sopra previste.
L’applicazione dell’agevolazione in assenza dei requisiti previsti dal presente
articolo,comporterà il recupero della minore imposta versata.”
•
art. 13 “L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quel sussistono dette
condizioni…omissis”
•
art. 14 “:::::L’esenzione I.C.I.. prevista dall’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive,
nonché delle attività di religione o culto ex art. 16 lett. a) della Legge n.222/85,
compete esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’Ente non commerciale in base ad un diritto di proprietà od
ad altro diritto reale. L’Imposta è ridotta al minimo previsto dalla Legge 504/92.per i
fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97: Sono esenti dall’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei Comuni montani indicati
nell’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993;
4. di dare atto che NON verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di
aliquota;