OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Richiamato l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef., e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.L. n. 314 del 30/12/2004 del Ministero dell’Interno con cui viene prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e conseguentemente anche quello per deliberare le tariffe al 28/02/2005;

 

Atteso che la mancata adozione della delibera entro il termine suddetto comporta l’applicazione dell’aliquota minima prevista nella misura del quattro per mille ai sensi dell’art. 6, comma 1° del citato D.Lgs. 504/1992;

 

Precisato che è in atto un’attività di riordino ed accertamento dei tributi comunali relativa agli anni pregressi;

 

Visto l’art. 42, comma 2, e l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina rispettivamente le attribuzioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale i Comuni applicano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione di un fabbisogno finanziario certo e definito;

 

Valutate le risorse proprie e da trasferimenti dell’ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con D.C.C. n. 41 del 31/10/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote differenziate I.C.I. per l’anno 2005, deliberate con D.G.C. n. 5 del 20/2/2003.

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati:

 

D E L I B E R A

 

1) di confermare per l’anno 2005, la vigente l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come segue:

 

·        4,9 (quattro virgola nove) per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

·        6,1 (sei virgola uno)  per mille per tutte le altre fattispecie;

 

1.      di confermare la detrazione stabilita con D.C.C. n. 2 del 28/02/2001, nella misura di Euro 123,95 (lire 240.000) fino a concorrenza dell’imposta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come previsto dall’art. 8 del citato D.Lgs. n. 504/1992;

 

2.      di dare atto delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dai seguenti articoli del vigente Regolamento Comunale:

 

·        art. 12  - “Sono equiparate all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

 

·        art. 13 “L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quel sussistono dette condizioni…omissis”

 

·        art. 14  “…:L’esenzione I.C.I.. prevista dall’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonché delle attività di religione o culto ex art. 16 lett. a) della Legge n.222/85, compete esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale in base ad un diritto di proprietà od ad altro diritto reale.    L’Imposta è ridotta al minimo previsto dalla Legge 504/92.per i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97: Sono esenti dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei Comuni montani indicati nell’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993;

 

3.      di dare atto che NON verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di aliquota;

 

4.      di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267/2000.