COMUNE DI CAMPOMORONE
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2 0 1 0
- 6,4 per mille
per tutte le categorie catastali, eccetto A/1, A2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/9, per i terreni e per le aree fabbricabili.
- 6,5 per mille
per le unità immobiliari (categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/9) locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune, entro i termini di versamento del saldo dell’imposta.
I benefici hanno decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione ed è esclusa in ogni caso la retroattività.
Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al Comune con la stessa procedura e modalità prevista per la loro concessione.
- 7 per mille
per le restanti unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/9.
Detrazione di Euro 103,30 per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9)
E S E N Z I O N E
Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, N. 126, esenta, a partire dall’anno 2008, dal pagamento ICI le unità immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto:
1. le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai suoi familiari (parenti in linea retta entro il 1° grado) ivi residenti e da questi utilizzata come abitazione principale;
2. le abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso;
3. le abitazioni di cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, purché l’immobile non sia locato che il soggetto non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale.
Sono altresì esenti le pertinenze dell’abitazione principale (numero massimo n. 1 C/2 + n. 1 C/6),
La concessione dei benefici per le pertinenze e per i casi indicati ai numeri 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune, entro i termini di versamento del saldo dell’imposta.
I benefici hanno decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione ed è esclusa in ogni caso la retroattività.
Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al Comune con la stessa procedura e modalità prevista per la loro concessione.
Non sono considerati esenti dall’imposta gli immobili di categorie catastali C6 e C2 pertinenza delle abitazioni concesse in uso gratuito.