ESTRATTO DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 26 DEL 8/3/2005:
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di confermare nella stessa misura stabilita per l'anno 2004 le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005.
COMUNE DI CAMPOMORONE
ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2 0 0 5
- 6,2 per mille
per tutte le categorie catastali, eccetto A/2, A/3, A/4, A/5, A/7.
- 5,8 per mille
per le unità immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7) e relative pertinenze (numero massimo n. 1 C/2 + n. 1 C/6):
1. adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;
2. concesse in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di 1° grado ivi residenti;
3. già adibite ad abitazione principale, per variazione della residenza dei soggetti passivi dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le unità immobiliari non risultino locate né concesse in uso.
Detrazione di Euro 103,30 per abitazione principale in tutti i tre casi.
La concessione dei benefici per le pertinenze e per i casi indicati ai numeri 2 e 3 è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune, entro i termini di versamento del saldo dell’imposta.
I benefici hanno decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione ed è esclusa in ogni caso la retroattività.
Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al Comune con la stessa procedura e modalità prevista per la loro concessione.
- 6,5 per mille
per le unità immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7) locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune, entro i termini di versamento del saldo dell’imposta.
I benefici hanno decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione ed è esclusa in ogni caso la retroattività.
Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al Comune con la stessa procedura e modalità prevista per la loro concessione.
- 7 per mille
per le restanti unità immobiliari delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7