COMUNE DI CAMOGLI

(Prov. di Genova)

 

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 17/12/2007 a voce: "ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. –  PER L’ ANNO 2008. CONFERMA"

A N N O      2008

 

4,25 per mille:

-   per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel Comune con applicazione di una detrazione di Euro 104,00.=;

-   per le pertinenze dell'abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente ad n.1 C6 e n.1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di mt.500 dall'abitazione principale;

-   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero,  a condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una detrazione di imposta di Euro 104,00.=;

-    l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli, figli/genitori) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, senza applicazione della detrazione;

-  per l'unità immobiliare concessa in comodato o locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e risulti anagraficamente residente, senza applicazione della detrazione.

 

7 per mille:

Aliquota ordinaria per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle locate stagionalmente o a non residenti, quelle tenute a disposizione, quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C-D e per tutti gli altri casi non previsti nell’aliquota del 4,25 per mille.

 

Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevolata pari al 4,25 per mille, a pena di decadenza dell'agevolazione, devono provvedere a presentare al Comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili - concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, - concessi in comodato a residenti, - locati a residenti, - posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero- pertinenze) entro i termini e con le modalità previste dall'art.8 del Regolamento Comunale  per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.; altresì i soggetti che hanno concesso in comodato o locato le unità immobiliari a residenti devono allegare alla comunicazione predetta copia dei relativi atti registrati. Laddove sia già stata presentata per gli anni precedenti, la predetta comunicazione (in assenza di variazioni) non va ripetuta.

 

 

NOVITA’ 2008:

ESCLUSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE AD ECCEZIONE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9

 

In base al Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, a decorrere dall’anno d’imposta 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato D. Lgs. n. 504/1992.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell’art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, ossia l’abitazione di residenza anagrafica.

La stessa norma d’esclusione si applica anche alle unità immobiliari assimilate dalla legge all’abitazione principale e più precisamente:

1)     La casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis del D. Lgs. n. 504/1992);

2)      Le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992);

L’esclusione dall’I.C.I. opera infine anche nei confronti delle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune di Camogli con il proprio Regolamento Comunale (art. 1, comma 2, D.L. n. 93/2008). Rientrano in tale casistica:

3)      Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli, figli/genitori) se nelle stesse il parente in questione abbia stabilito la propria residenza;

4)      L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si rammenta che l’estensione dell’agevolazione e pertanto la relativa esclusione di cui ai punti 3) e 4) è subordinata, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione di apposita comunicazione ICI da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a cui è intervenuta la variazione, laddove è già stata presentata per gli anni passati non va ripetuta.

 

L’esclusione dal pagamento dell’ICI si applica anche alle c.d. “pertinenze” all’abitazione principale ovvero alle unità immobiliari ad essa assimilate – di cui ai precedenti nn. 1,2,3,4 – avendole il Regolamento ICI considerate parti integranti dell’abitazione principale ancorché distintamente iscritte in catasto.

Tale esclusione opera limitatamente ad n.1 garage o n.1 box o n.1 posto auto e n.1 soffitta o n.1  cantina o n.1 magazzino (pertanto limitatamente a n. 1 C6 e n. 1 C2), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di 500mt. dall’abitazione principale.

 

Rimangono, invece, tenuti al pagamento dell’ICI:

a)      I soggetti passivi la cui abitazione principale è iscritta a catasto nelle categoria A1, A8, A9;

b)      Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (art.1, comma 4-ter, D.L. n.16/1993 convertito in Legge 75/1993) come da Risoluzione n.12/DF del 5/6/08 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

c)      I proprietari nonché i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su aree fabbricabili e su fabbricati non rientranti nelle fattispecie di abitazione principale o assimilate come precedentemente enucleate;

d)      I locatari, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing). In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto obbligato al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

e)      I concessionari titolari di concessioni su aree demaniali.

I titolari di una delle situazioni precedentemente indicate devono pagare proporzionalmente al valore della loro quota ed ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è considerato come mese intero.

 

 

 

 

VERSAMENTO:  DIRETTO tramite il conto corrente postale n. 24828121 intestato a "COMUNE DI CAMOGLI - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA", tramite la TESORERIA COMUNALE presso la Banca Popolare Italiana – Agenzia di Camogli  previa esibizione del bollettino di conto corrente postale debitamente compilato oppure tramite F24.

 

Si rammenta che le rendite catastali degli immobili, riportate nei relativi certificati rilasciati dall'Agenzia del Territorio (Catasto), devono essere rivalutate del 5% in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 662/96.

 

Il pagamento dell’Ici deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione  è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo