Comune di Camogli

(Provincia di Genova)

Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 adottata in data 24/02/2005 in

materia di aliquote ICI per l’anno di imposta 2005.

1 ) D i p r o p o r r e p e r l ’ a n n o 2 0 0 5 , l e s e g u e n t i a l i q u o t e I . C . I .

( I m p o s t a C o m u n a l e s u g l i I m m o b i l i ) ;

4,25 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle

persone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel

Comune con applicazione di una detrazione di Euro 103,29.=;

- per le pertinenze dell'abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio

dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una

cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente ad n.1 C6 e n.1 C2) che

siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio

massimo di mt.500 dall'abitazione principale;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a

condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una

detrazione di imposta di Euro 103,29.=;

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta

entro il primo grado (genitori o figli) se nella stessa il parente in

questione ha stabilito la propria residenza, senza applicazione

della detrazione;

- per l'unità immobiliare concessa in comodato o locata con contratto registrato ad un

soggetto che la utilizzi come abita zione principale e risulti anagraficamente residente,

senza applicazione della detrazione;

7 per mille Aliquota ordinaria per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche

quelle locate stagionalmente o a non residenti, quelle tenute a

disposizione, quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale,

per le aree fabbricabili e per i fabbricati rientranti nella categoria

A/10 e nei gruppi B-C-D e per tutti gli altri casi non previsti

nell’aliquota del 4,25 per mille.

2) Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevolata pari al

4,25 per mille, a pena di decadenza della medesima, devono provvedere a

presentare al Comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili

- concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, - concessi in comodato a

residenti, - locati a residenti, - posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza

in istituti di ricovero- pertinenze) entro i termini e con le modalità previste dall'art.8 del

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili -

I.C.I.; altresì i soggetti che hanno concesso in comodato o locato le unità immobiliari a

residenti devono allegare alla comunicazione predetta copia dei relativi atti registrati.

Laddove sia già stata presentata per gli anni precedenti, la predetta comunicazione

(in assenza di variazioni) non va ripetuta.

3) … O M I S S I S …