Comune di
Camogli(Provincia di Genova)
Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 adottata in data 24/02/2005 in
materia di aliquote ICI per l’anno di imposta
2005.1 ) D i p r o p o r r e p e r l ’ a n n o 2 0 0 5 , l e s e g u e n t i a l i q u o t e I . C . I .
( I m p o s t a C o m u n a l e s u g l i I m m o b i l i ) ;
4,25 per mille
per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dellepersone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel
Comune con applicazione di una detrazione di Euro 103,29.=;
- per le pertinenze dell'abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio
dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una
cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente ad n.1 C6 e n.1 C2) che
siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio
massimo di mt.500 dall'abitazione principale;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a
condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una
detrazione di imposta di Euro 103,29.=;
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il primo grado (genitori o figli) se nella stessa il parente in
questione ha stabilito la propria residenza,
senza applicazionedella detrazione
;- per l'unità immobiliare concessa in comodato o locata con contratto registrato ad un
soggetto che la utilizzi come abita zione principale e risulti anagraficamente residente,
senza applicazione della detrazione;
7 per mille
Aliquota ordinaria per le abitazioni non locate intendendosi per tali anchequelle locate stagionalmente o a non residenti, quelle tenute a
disposizione, quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale,
per le aree fabbricabili e per i fabbricati rientranti nella categoria
A/10 e nei gruppi B-C-D e per tutti gli altri casi non previsti
nell’aliquota del 4,25 per mille.
2) Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevolata pari al
4,25 per mille, a pena di decadenza della medesima, devono provvedere a
presentare al Comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili
- concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, - concessi in comodato a
residenti, - locati a residenti, - posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza
in istituti di ricovero- pertinenze) entro i termini e con le modalità previste dall'art.8 del
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili -
I.C.I.; altresì i soggetti che hanno concesso in comodato o locato le unità immobiliari a
residenti devono allegare alla comunicazione predetta copia dei relativi atti registrati.
Laddove sia già stata presentata per gli anni precedenti, la predetta comunicazione
(in assenza di variazioni) non va ripetuta.
3) … O M I S S I S …