PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. unico –comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 (G.U. n. 299 del 27.12.2006 S.O. n. 244/L) L.F. 2007, che modificando il Comma 1) dell’art. 6 del Decreto  Legislativo 30.12.1992 n. 504, con conseguente competenza del Consiglio Comunale in ordine di aliquote e detrazioni I.C.I.

 

PREMESSO:

-          Che il termine per l’approvazione del Bilancio 2009 e documentazione connessa è stato deferito al 31.03.2009  con decreto del Ministero dell’interno  del 19.12.2008  pubblicato sulla  G.M. n. 3/2009.

-          Che con  decreto del Ministero dell’Interno del 25.03.2009 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio per l’ anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2009;

-          Che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili - è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

-          che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che il Comune approvi le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che – tenuto conto dell’art. 32, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n.142 – le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consiliare;

 

-          che l’art. 28 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999;

 

-          che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-          che il D.L. 27.5.2008 n. 93 (in G.U. 28.5.2008 n. 124 convertito in Legge 24.7.2008 n. 126 ha escluso a decorrere dall’anno 2008 dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-          che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare le aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

CONSIDERATO che sono stati valutati  tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

§         nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

§         in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziata e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio;

 

RITENUTO per l’anno 2009 di non apportare variazioni alle norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VISTO lo statuto comunale;

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

 

VISTA la legge 22.12.2008   n. 203 “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge finanziaria 2009).

 

VISTA la legge 24.12.2007 n. 244 in particolare l’art. 1 comma 5)  e 8)  (detrazione I.C.I. prima casa).

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

-          per la regolarità tecnica dai Responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe come appresso: PARERE FAVOREVOLE;

-          per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria, come appresso: PARERE FAVOREVOLE;

 

CON VOTI  favorevoli n.  9   resi nelle forme di legge, su  n. 9  consiglieri presenti  e  n. 9   votanti,  nessuno  astenuto  e nessuno contrario.                  .

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1.                   di stabilire le norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune per l’anno 2009 nei modi seguenti:

2.                    

·         aliquota equiparata all’abitazione principale alle unità immobiliari concesse con contratto di  comodato gratuito, a parenti in linea retta di 1^  grado di parentela (art.59 lett. E) Decreto Legislativo 446/97 (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni è applicata, oltre l’aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse;

·         aliquota ridotta del 5,80 per mille per le unità immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato;

·         aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale;

·         aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l’utilizzo di sottotetti: 2 (due) per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

·         aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 (sei e cinquanta) per mille;

 

3.                   Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;

 

4.                   L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000 nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

5.                   All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29.= rapportati al periodo dell’imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica;

 

6.                   Sulla base del disposto dell’art. 1 comma 5 legge  24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) si prende atto di quanto segue: “Dall’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5  del decreto legislativo n. 504 /1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad €. 200,00, viene flirta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale”.

 

7.                   Si dà atto che nella determinazione dell’aliquota al Capo 1 nonché la detrazione di cui al Capo 5 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

8.                   Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

 

9.                   Di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1957, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

10.               Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

11.               Con successiva separata votazione unanime, la seguente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi   dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

 

12.               di dare atto  che la registrazione magnetofonica della discussione, è conservata in atti.