OGGETTO: “Determinazione aliquote I.C.I. e detrazione abitazione principale per l’anno  2007”.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

… omissis…

 

 

CON VOTI unanimi,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

  1. di stabilire le norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune per l’anno 2007 nei modi seguenti:

 

·         aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 (quattro e  ottanta) per mille;

·         aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse con comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta o collaterale fino al 2^ grado di parentela (art.59 lett. E) Decreto Legislativo 446/97 (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni è applicata, oltre l’aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse;

·         aliquota ridotta del 5,80 per mille per le unità immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato;

·         aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale;

·         aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l’utilizzo di sottotetti: 2 (due) per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

·         aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 (sei e cinquanta) per mille;

 

  1. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;

 

  1. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000 nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

  1. All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29.= rapportate al periodo dell’imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica;

 

  1. Si da atto che nella determinazione dell’aliquota al Capo 1 nonché la detrazione di cui al Capo 5 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

  1. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

 

  1. Di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1957, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

  1. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

  1. Con successiva separata votazione unanime, la seguente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi   dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

 

  1. di dare atto  che la registrazione magnetofonica della discussione, è conservata in atti.