Estratto deliberazione n. 6 del 22.02.2005
OGGETTO: Approvazione tariffe I. C. I. anno 2005
……. omissis…………
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che il Comune approvi le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che – tenuto conto dell’art. 32, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n.142 – le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consiliare;
- che l’art. 28 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare le aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
§ nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
§ in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziata e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio;
RITENUTO per l’anno 2005 di non apportare variazioni alle norme per l’applicazione dell’ I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
- per la regolarità tecnica dai Responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe come appresso: PARERE FAVOREVOLE;
- per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria, come appresso: PARERE FAVOREVOLE;
CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge.
D E L I B E R A
1. di stabilire le norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune per l’anno 2005 nei modi seguenti:
· aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 (quattro e ottanta) per mille;
· aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse con comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al secondo grado ed affini di primo grado (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni è applicata, oltre l’aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse;
· aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unità immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato;
· aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale;
· aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l’utilizzo di sottotetti: 2 (due) per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
· aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 (sei e cinquanta) per mille
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;
3. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29.= rapportate al periodo dell’imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica;
5. Si da atto che nella determinazione dell’aliquota al Capo 1 nonché la detrazione di cui al Capo 5 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
6. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
7. Di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1957, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
8. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
9. Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.