DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 03/03/2009

 

D E L I B E R A

 

1)      DI DETERMINARE  per l'anno 2009 le aliquote  I.C.I.  nella seguente misura

 

  1. aliquota ordinaria:  6 per mille

b.      aliquota agevolata per l’abitazione principale : 5 per mille

 

A tal fine si considerano abitazioni principali, oltre a quella nella quale il contribuente  i suoi familiari dimorano abitualmente, anche  le seguenti:

 

1)      le pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

2)      le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo dell’imposta ai suoi familiari : parenti in linea retta entro il 2°grado, se questi hanno stabilito nelle stesse la propria residenza  e da questi utilizzata come abitazione principale;

3)      le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, né abitata da altri soggetti, a qualunque titolo;

4)      le abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a conduttore che vi abbia fissato l’abitazione principale.

 

c.         aliquota agevolata per i fabbricati di enti senza scopo di lucro: 4 per mille.

 

d.      aliquota agevolata per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili: 3 per mille, limitatamente alla validità dell’atto autorizzativo e comunque nel limite massimo di tre anni dalla data di inizio lavori.

 

e.      aliquota agevolata per i proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 1 per mille  (In questo caso l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori)

 

2)      DI DETERMINARE il regime della detrazione per abitazione principale, come di seguito specificato :

 

a)      detrazione ordinaria per l'abitazione principale (residenza anagrafica) Euro 103,29 ;

 

b)      detrazione maggiorata per particolari condizioni di disagio economico - sociale :

 

Ø  per i soggetti titolari di sola pensioni sociale e che risultino proprietari della sola abitazione principale: detrazione pari a €. 180,76;

 

Ø  per i soggetti portatori di handicap con invalidità non inferiore al 75% e reddito non  superiore ad €.7.500,00.-, e che risultino proprietari della sola abitazione principale: detrazione pari a €. 206,58

 

L'interessato, al fine di poter applicare a proprio favore la detrazione maggiorata, dovrà presentare  al competente ufficio del Concessionario San Giorgio s.p.a., specifica DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) del nucleo familiare entro e non oltre il giorno 30 giugno dell’anno 2009.

 

3)      DI STABILIRE che per poter beneficiare delle aliquote agevolate è necessaria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, ed in particolare per beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al punto 1 lett. d) è necessario altresì produrre perizia di un tecnico abilitato che ne attesti la condizione di inagibilità o inabitabilità e l’assenza di pubbliche forniture.

 

4)      DI PRENDERE ATTO dell’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), che riporta di seguito il suo testo integrale:

 

- a         “2-bis. Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ai 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

 

-          “2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis, si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

 

b.      DI PRECISARE che l’ulteriore detrazione introdotta con la Legge finanziaria 2008:

Ø   è estesa anche alle pertinenze delle abitazioni principali di cui alla lettera b) del punto 1) del presente deliberato;

Ø  non è applicabile  alle seguenti  tipologie:  

 

a)       abitazioni assimilate a quelle principali in base all’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662 di cui alla lettera b,  comma  3) – punto 1, del presente deliberato;

b)      abitazioni assimilate a quelle principali in base all’art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446 del 1997, di cui alla lettera b) comma  4)- punto 1,  del presente deliberato;

c)        abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a conduttore che vi abbia fissato l’abitazione principale;  

c.  che a decorrere dall'anno 2009, ai sensi della Legge Finanziaria 2008 è stata introdotta una modifica all'art.6 del  D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, dopo il comma 3 si è aggiunto il seguente "3 bis" che recita testualmente: il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota delinerata dal comune per abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

d.   che contestualmente a decorrere dall'anno 2009 ai sensi della Legge finanziaria 2008 è stata introdotta ulteriore modifica all'art.6 del D. Lgs. n.504 del 30.12.1992 e s.m.i., dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis" che recita testualmente: la deliberazione di ui al comma 1, può fissare un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di anni tre per gli impianti termici solari e di anni cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

di dare atto, che in relazione al punto 4 lettera d), si demanda a successivo apposito atto consiliare l'adozione di specifica normativa regolamentare così come previsto dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive mdificazioni. 

6)      DI DARE ATTO che la minore imposta comunale derivante dalle predette nuove disposizioni verrà rimborsata con oneri a carico dello Stato sulla base di certificazione che dovrà essere resa dal Comune su apposito modulo approvato dal Ministero dell’Interno.