COMUNE DI USCIO  PROV. GENOVA  COD. ISTAT: 10064

DELIBERAZIONE G.C. N.104 DEL 28.11.2006  “CONFERMA ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2007 E RELATIVE DETRAZIONI”

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992, che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del predetto Decreto, l'aliquota dell'imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con possibilità di  diversificare le aliquote in relazione alle abitazioni principali e ad altre  diverse fattispecie ;

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;

 

CONSIDERATO che ai fini della formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2007 occorre definire le aliquote dei tributi.

 

CONSIDERATO opportuno agevolare la prima abitazione anche alla luce dell’art. 47 Cost., nonché stabilire un trattamento di favore per le fasce deboli della popolazione

 

ATTESA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.lgs. 267/00

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ;

 

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)      DI DETERMINARE  per l'anno 2007 le aliquote  I.C.I.  nella seguente misura

a)      aliquota ordinaria:  6 per mille

b)      aliquota agevolata per l’abitazione principale : 5 per mille

A tal fine si considerano abitazioni principali, oltre a quella nella quale il contribuente  i suoi familiari dimorano abitualmente, anche  le seguenti:

- le pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nl quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione

- le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo dell’imposta ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) e da questi utilizzata come abitazione principale

c)   aliquota agevolata del 5 per mille per abitazioni concesse in locazione con      contratto registrato a conduttore che vi abbia fissato l’abitazione principale.

d)  aliquota agevolata per i fabbricati di enti senza scopo di lucro: 4 per mille.

e)      aliquota agevolata per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili: 3 per mille

f)        aliquota agevolata per i proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 1 per mille  (In questo caso l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori)

 

2)      DI DETERMINARE il regime della detrazione per abitazione principale, come di seguito specificato :

a)      detrazione ordinaria per l'abitazione principale (residenza anagrafica) euro 103,29 ;

b)      detrazione maggiorata per particolari condizioni di disagio economico - sociale :

  1. per i soggetti titolari di sola pensioni sociale e che risultino proprietari della sola abitazione principale: detrazione pari a euro 180,76;
  2. per i soggetti portatori di handicap con invalidità non inferiore al 75% e reddito non  superiore a 10.329,13 e che risultino proprietari della sola abitazione principale: detrazione pari a euro 206,58  .

L'interessato, al fine di poter applicare a proprio favore la detrazione maggiorata, dovrà presentare specifica autodichiarazione dell’indicatore della situazione economica equivalente i redditi all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno 2007

 

3) DI STABILIRE che per poter beneficiare delle aliquote agevolate delle sopra indicate agevolazioni è necessaria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, ed in particolare per beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al punto 1 lett. d) è necessario altresì produrre perizia di un tecnico abilitato che ne attesti la condizione di inagibilità o inabitabilità e l’assenza di pubbliche forniture.

 

Indi, con successiva palese unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00.